Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Analisi di un Errore di Valutazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una scelta processuale strategica con conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18004/2024) ci offre un importante spunto di riflessione sui limiti dell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, in particolare quando si adduce un vizio della volontà. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile patteggiamento possa derivare da motivazioni generiche e non adeguatamente provate, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa nei confronti di un’imputata per diversi reati, tra cui quelli previsti dagli artt. 75 del D.Lgs. 159/2011, 624-bis, 625, 493-ter e 648 del codice penale.
Successivamente alla sentenza, l’imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento. La tesi difensiva si fondava su un presunto vizio della volontà: l’imputata sosteneva di aver acconsentito al patteggiamento solo perché era erroneamente convinta che tale scelta avrebbe comportato l’automatica revoca della misura cautelare a suo carico.
La Questione del Vizio del Consenso nel Patteggiamento
Il vizio del consenso, o della volontà, è un concetto giuridico che si verifica quando la decisione di una persona di compiere un atto non è libera e consapevole, ma è influenzata da errore, violenza o inganno. Nel contesto del patteggiamento, sostenere un vizio del consenso significa affermare che l’accordo con la pubblica accusa non è stato il frutto di una scelta volontaria e informata.
L’imputata, in questo caso, ha basato il suo ricorso proprio su un errore di valutazione: la convinzione infondata di un beneficio accessorio (la revoca della misura cautelare) che non è una conseguenza automatica del patteggiamento.
Il Ricorso Inammissibile Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione della Corte è netta: il motivo di ricorso è stato giudicato “del tutto generico e assertivo”.
In altre parole, l’imputata si è limitata ad affermare di aver creduto in una certa conseguenza, senza però fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale convinzione. I giudici hanno sottolineato come non fosse comprensibile “su quali basi” l’imputata ritenesse che la misura cautelare sarebbe stata revocata. Una semplice affermazione, priva di riscontri oggettivi, non è sufficiente per configurare un vizio della volontà rilevante ai fini dell’annullamento di una sentenza di patteggiamento.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è condannato a pagare le spese del procedimento.
In aggiunta, la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è determinata equitativamente in base ai motivi che hanno portato a ritenere il ricorrente in colpa nella causazione dell’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sul principio fondamentale che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per motivi specificamente previsti dalla legge, e non può basarsi su mere asserzioni non provate. Affermare di aver commesso un errore di valutazione non è sufficiente se non si forniscono elementi concreti che dimostrino come e perché tale errore si sia verificato e abbia viziato in modo determinante il consenso. La genericità del motivo di ricorso, che non specifica le ragioni della presunta errata convinzione, lo rende privo della specificità richiesta dalla legge, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è stato visto come un tentativo di rimettere in discussione una scelta processuale ormai definitiva, senza una valida base giuridica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è un atto serio che richiede piena consapevolezza delle sue implicazioni. Un’eventuale impugnazione basata su un vizio del consenso deve essere supportata da argomentazioni specifiche e concrete, non da semplici affermazioni di un errore soggettivo. Il caso in esame serve da monito: un ricorso inammissibile patteggiamento non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche. È fondamentale che il difensore illustri chiaramente al proprio assistito tutte le conseguenze del rito speciale, chiarendo che benefici accessori, come la revoca di misure cautelari, non sono mai automatici ma dipendono da una valutazione autonoma del giudice.
È possibile annullare un patteggiamento sostenendo di averlo accettato per errore?
Sì, è teoricamente possibile se si dimostra un vizio della volontà. Tuttavia, come evidenziato da questa ordinanza, la semplice affermazione di aver creduto erroneamente in una conseguenza favorevole, come la revoca di una misura cautelare, non è sufficiente se non è supportata da elementi concreti e specifici. Il ricorso non può essere generico o meramente assertivo.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in 4.000,00 euro.
Il patteggiamento comporta automaticamente la revoca delle misure cautelari?
No. L’ordinanza chiarisce che la convinzione che il patteggiamento comporti l’automatica revoca di una misura cautelare è un errore. La decisione sulla permanenza, revoca o sostituzione di una misura cautelare è una valutazione autonoma che spetta al giudice e non è una conseguenza diretta o automatica della scelta di patteggiare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA 01, NOME , NOME
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA
RITENUTO IN FATTO
Viene al vaglio odierno di questa Corte la sentenza di patteggiamento pronunziata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa il 21 novembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME, imputata dei reati di cui agli artt. 75, d.lgs 159 del 2011 e 624-bis, 625, 493-ter e 648 coli pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore di fiducia, che ha invocato l’annullamento della sentenza impugnata in quanto la volontà della propria assistita sarebbe stata viziata perché ella aveva creduto, erroneamente’ che l’accesso al patteggiamento avrebbe comportato la revoca della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e assertivo quanto al presunto vizio nella volontà di accesso al rito dell’imputata, laddove – si legge nell’impugnativa – la COGNOME aveva acconsentito al patteggiamento solo perché
riteneva – non si comprende su quali basi – che la misura cautelare sarebbe stata revocata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 14/02/2024.