Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questi limiti, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio le regole che governano l’impugnazione di tali sentenze.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro il Patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale, con la quale si applicava all’imputato una pena concordata con il Pubblico Ministero per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione. La sua difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di una pubblica udienza. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze dell’imputato, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla stessa ammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile patteggiamento è stato respinto
La Corte ha basato la sua decisione su un’applicazione rigorosa delle norme processuali che regolano l’impugnazione della sentenza di patteggiamento. Il punto centrale della motivazione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Ad esempio, si può ricorrere se non c’è stato un accordo valido tra le parti, se il giudice ha qualificato il reato in modo errato, o se ha applicato una pena illegale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha sollevato una questione generica relativa al mancato esame delle cause di proscioglimento, un motivo che, secondo la Suprema Corte, non rientra nell’elenco specifico previsto dall’art. 448, comma 2-bis. Il ricorso è stato quindi giudicato non solo generico, ma anche proposto al di fuori dei casi consentiti. Questa valutazione ha portato all’applicazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente alla Cassazione di dichiarare l’inammissibilità de plano, accelerando ulteriormente la definizione del procedimento.
Conclusioni: Cosa Implica questa Decisione
L’ordinanza in commento offre un importante promemoria sulla natura e sui limiti del patteggiamento. Chi sceglie questa via processuale accetta una definizione rapida del processo in cambio di uno sconto di pena, ma rinuncia implicitamente a un’ampia possibilità di appello.
Le motivazioni per impugnare una sentenza di patteggiamento sono eccezionali e strettamente circoscritte dal legislatore. La generica lamentela sulla mancata valutazione di un’eventuale innocenza non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità. Questa decisione, quindi, rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e scoraggia ricorsi presentati con finalità meramente dilatorie o basati su motivi non specificamente previsti dalla legge, confermando che un ricorso inammissibile patteggiamento è l’esito inevitabile per chi non rispetta tali rigidi paletti normativi.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e proposto per motivi non rientranti tra quelli previsti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di SANTA NOME CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 24061/24 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d P ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manca esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024