Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Impugnazione nel Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44558/2023, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di patteggiamento per detenzione di stupefacenti. Questa decisione offre importanti chiarimenti sui limiti all’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti e sulla legittimità della confisca di beni, come il denaro, quando se ne presume l’origine illecita.
I Fatti del Caso: Il Patteggiamento per Stupefacenti
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Lucca, con cui un imputato aveva patteggiato la pena per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, commesso in concorso con altri. A seguito della sentenza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sollevando due specifiche questioni.
I Motivi del Ricorso: Due Questioni Chiave
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Mancata valutazione delle cause di non punibilità: Il ricorrente lamentava che il giudice del patteggiamento non avesse indicato l’insussistenza di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. Omessa motivazione sulla confisca: Il secondo motivo riguardava la confisca di una somma di denaro trovata in suo possesso, ritenendo che la sentenza non avesse adeguatamente motivato le ragioni di tale provvedimento.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che le sentenze di patteggiamento non possono essere impugnate per motivi relativi alla valutazione delle prove o alla sussistenza di cause di non punibilità. Pertanto, la censura sollevata dal ricorrente era per legge non deducibile, rendendo il motivo immediatamente inammissibile.
In merito alla seconda questione, relativa alla confisca del denaro, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, aveva motivato la confisca sulla base della mancata giustificazione, da parte dell’imputato, del possesso di una somma di denaro ingente. Questo orientamento è in linea con la giurisprudenza costante della stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 20130/2022), secondo cui la mancata dimostrazione della provenienza lecita di una somma di denaro trovata in possesso di una persona accusata di reati legati agli stupefacenti è una ragione sufficiente per disporne la confisca.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma due importanti principi del diritto processuale penale. In primo luogo, l’istituto del patteggiamento, pur essendo una scelta vantaggiosa per l’imputato in termini di sconto di pena, comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La scelta di accordarsi sulla pena preclude la possibilità di contestare in Cassazione aspetti che attengono al merito della vicenda, come l’esistenza di cause di assoluzione. In secondo luogo, la decisione ribadisce che, in contesti criminali come lo spaccio di stupefacenti, l’onere di dimostrare la provenienza lecita di ingenti somme di denaro ricade su chi le possiede. In assenza di una spiegazione plausibile, il giudice può legittimamente disporre la confisca, presumendone l’origine illecita.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Non è possibile, ad esempio, lamentare l’omessa valutazione di cause di non punibilità come previsto dall’art. 129 c.p.p.
In caso di reato di spaccio, la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato è automatica?
Non è automatica, ma è legittima se l’imputato non fornisce una giustificazione plausibile sulla provenienza lecita della somma, specialmente se l’importo è ingente. Come specificato nel provvedimento, la mancanza di giustificazione è un elemento sufficiente a motivare la confisca.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44558 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Lucca il 3 marzo 2023;
ritenuto che il primo motivo di ricorso (omessa indicazione dell’insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.) è censura non deducibile ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge n.103/2017);
considerato che il secondo motivo di ricorso (omessa motivazione della confisca del denaro in sequestro) risulta manifestamente infondato alla luce della motivazione espressa con riferimento alla mancata giustificazione del possesso di somma ingente, in linea con l’orientamento interpretativo della Corte di legittimità (Sez. 4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023