Ricorso Inammissibile Patrocinio: L’Importanza della Procedura Corretta
Nel complesso mondo della giustizia, la forma è spesso sostanza. Un errore nella procedura può vanificare le ragioni più solide, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile patrocinio a spese dello Stato, dichiarato tale non per il merito della richiesta, ma per un grave vizio nella modalità di presentazione. Questa vicenda sottolinea una lezione fondamentale: conoscere e rispettare le regole procedurali è un passo non negoziabile per tutelare i propri diritti.
I Fatti del Caso: Un Errore di Procedura
Tutto ha inizio quando un cittadino si vede negare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Tribunale di Bologna. Determinato a far valere le proprie ragioni, decide di impugnare questa decisione presentando un ricorso per cassazione. Tuttavia, nel farlo, commette un errore fatale.
Convinto di dover seguire le norme del codice di procedura civile, il ricorrente notifica l’atto al Ministero della Giustizia, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, e lo deposita presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione. Sebbene l’atto sia stato notificato tempestivamente, la scelta della procedura e del luogo di deposito si rivelerà errata e decisiva per l’esito della vicenda.
L’Errore Procedurale e il Ricorso Inammissibile Patrocinio
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, evidenzia immediatamente il vizio procedurale. I giudici chiariscono che il ricorso avverso l’ordinanza che nega il patrocinio a spese dello Stato in materia penale deve seguire inderogabilmente le forme previste dal codice di procedura penale.
La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), che all’articolo 99, comma 4, stabilisce un termine preciso per l’impugnazione. Inoltre, gli articoli 582 e 583 del codice di procedura penale specificano che l’atto deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non direttamente in Cassazione. Il ricorrente ha invece seguito una via completamente diversa, depositando l’atto presso la cancelleria civile della Suprema Corte quando i termini per un corretto deposito presso il Tribunale di Bologna erano ormai scaduti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile patrocinio basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Le forme processuali adottate per l’impugnazione non erano corrette. La legge, spiegano i giudici, impone un percorso preciso per garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento della giustizia. Il deposito dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice a quo (cioè quello che ha emesso la decisione contestata) è un requisito essenziale, la cui violazione rende l’atto irricevibile.
Richiamando precedenti pronunce, la Corte ha ribadito che il mancato rispetto di queste modalità procedurali non è una mera irregolarità sanabile, ma un vizio che comporta l’inammissibilità del ricorso, impedendo qualsiasi esame nel merito delle ragioni del ricorrente.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’errore procedurale ha avuto conseguenze economiche pesanti per il cittadino. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte di Cassazione non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito: nel presentare un’impugnazione, specialmente in una materia così tecnica, l’assistenza di un legale esperto della procedura specifica è cruciale per evitare non solo il rigetto dell’istanza, ma anche sanzioni economiche significative.
Come si presenta correttamente un ricorso per cassazione contro il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato in materia penale?
Secondo la Corte, il ricorso deve essere presentato nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, del D.P.R. n. 115/2002, e depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, seguendo le forme degli artt. 582 e 583 del codice di procedura penale.
Qual è stato l’errore decisivo commesso dal ricorrente in questo caso?
L’errore è stato applicare le norme della procedura civile invece di quelle penali. Il ricorrente ha notificato il ricorso all’Avvocatura dello Stato e lo ha depositato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, anziché presso la cancelleria del Tribunale di Bologna che aveva emesso la decisione originale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per un errore procedurale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45055 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/08/1986
avverso l’ordinanza del 27/12/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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NOME ha proposto ricorso avversoa121~emessail 17/12/2023 dal Tribunale di Bologna, con ila quale è stata rigettata l’impugnazione proposta avverso il decreto con cui era stata negata l’ammissione al patrocinio a spese del Stato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate dalla disciplina della materia.
La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustiz presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod.proc.civ. p la cancelleria civile di questa Corte di cassazione.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizion al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato nel termin previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudi che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. (cfr in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all’ altra pa ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere NOME
Il Presidente