Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Deboli
Nel sistema giudiziario, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato con rigore e precisione. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione evidenzia come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi possano portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione. L’ordinanza in esame riguarda un caso di contraffazione di una patente di guida e offre spunti cruciali sull’importanza di argomentare solidamente le proprie doglianze.
I Fatti: La Condanna per Patente Falsa
Il punto di partenza è una sentenza della Corte d’Appello che ha confermato la condanna di un individuo per il reato di concorso nella contraffazione di una patente di guida, un crimine previsto e punito dagli articoli 110, 477 e 482 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il reato era stato commesso in Italia. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, articolando la sua difesa su tre distinti motivi.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei Tre Motivi di Doglianza
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ciascuno dei tre motivi presentati dalla difesa non ha superato il vaglio della Suprema Corte.
Primo Motivo: Il Luogo del Reato
La difesa sosteneva un vizio di violazione di legge, affermando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la falsificazione fosse avvenuta in Italia. La Cassazione ha liquidato questa doglianza come ‘generica e manifestamente infondata’. La sentenza d’appello, infatti, conteneva indicazioni specifiche e circostanziate che provavano la commissione del reato nel territorio italiano. Un motivo di ricorso non può limitarsi a contestare una conclusione senza confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Secondo Motivo: La Conversione della Pena
Il secondo punto del ricorso lamentava un vizio di motivazione riguardo al rigetto della richiesta di convertire la pena detentiva in una pena pecuniaria. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un’inammissibilità originaria. La richiesta nel precedente grado di giudizio era stata semplicemente ‘enunciata e non argomentata’. In altre parole, la difesa non aveva fornito alcuna motivazione a supporto della richiesta, rendendo il motivo d’appello, e di conseguenza quello di Cassazione, inaccoglibile.
Terzo Motivo: L’Appello alla Riforma Cartabia
Infine, la difesa denunciava una violazione di legge per il mancato rinvio di un’udienza. La richiesta di rinvio era stata motivata dall’imminente entrata in vigore della cosiddetta ‘Riforma Cartabia’, che avrebbe potuto introdurre norme più favorevoli per l’imputato, in particolare riguardo all’istituto della ‘particolare tenuità del fatto’. La Corte ha ritenuto anche questo motivo manifestamente infondato, sottolineando che la concessione di un rinvio è una facoltà puramente discrezionale del giudice e non richiede una motivazione specifica. Inoltre, e questo è il punto cruciale, la Corte d’Appello aveva già escluso, con motivazione congrua, la sussistenza del presupposto fondamentale per l’applicazione di tale istituto: la ‘minima offensività del fatto’.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha seguito un percorso logico-giuridico lineare. Ogni motivo è stato smontato sulla base di principi consolidati della procedura penale. Il primo motivo era generico perché non si confrontava con le prove citate nella sentenza di merito. Il secondo era inammissibile perché riproponeva una richiesta che non era mai stata supportata da argomentazioni. Il terzo era manifestamente infondato perché si basava su una facoltà discrezionale del giudice e, soprattutto, ignorava che la Corte d’Appello aveva già motivato l’insussistenza dei presupposti sostanziali per l’applicazione della norma invocata (la minima offensività del fatto), rendendo irrilevante l’attesa della nuova riforma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede serietà e rigore argomentativo. Non è sufficiente enunciare delle lamentele; è necessario articolarle in motivi specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. La decisione di inammissibilità comporta conseguenze concrete per il ricorrente: la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un utilizzo improprio dello strumento processuale. Questo caso serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica accurata e consapevole dei limiti del giudizio di cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i tre motivi presentati sono stati giudicati dalla Corte di Cassazione come generici, non argomentati e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che le contestazioni non affrontassero adeguatamente le motivazioni della sentenza precedente.
La speranza in una legge futura più favorevole (come la Riforma Cartabia) può giustificare il rinvio di un’udienza?
No. Secondo l’ordinanza, la concessione di un rinvio è una facoltà puramente discrezionale del giudice e non un diritto dell’imputato. Inoltre, nel caso specifico, i giudici avevano già escluso la sussistenza dei presupposti (la minima offensività del fatto) per l’applicazione della norma più favorevole, rendendo il rinvio irrilevante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 950 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE ) nato a ARAD( ROMANIA) il 22/02/1976
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 22 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. commesso in Verona il 27 marzo 2019);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge per avere la Corte territo erroneamente ritenuto che la falsificazione fosse avvenuta in Italia, è generico e manifestamente infondato, avuto riguardo alla specifica indicazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell circostanze comprovanti la commissione in Italia della condotta di concorso nella contraffazione della patente di guida (cfr. pagg. 9 – 11);
che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta conversione della pena detentiva in pecuniaria, sconta l’inammissibilità originaria d corrispondente motivo di appello, posto che la richiesta di conversione della pena era sol enunciata e non argomentata;
che il terzo motivo che denuncia il vizio di violazione di legge, è manifestamente infondat atteso che la concessione del rinvio dell’udienza fissata per il giorno 22 dicembre 2022, richies dalla difesa dell’imputato e giustificato dalla prossima entrata in vigore della c.d. ‘Ri Cartabia’, contenente norme più favorevoli all’imputato stesso, segnatamente, quanto all’istitut della particolare tenuità del fatto, costituiva facoltà meramente discrezionale della Corte, c come tale, non doveva essere necessariamente corredata da specifica motivazione, tanto più che la Corte territoriale ha escluso con motivazione congrua proprio che nella fattispecie concret difettasse dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. il presupposto essenziale e comune alla ‘Riforma’, ossia la ‘minima offensività del fatto’;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore