Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18537 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/08/1994
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la condanna di NOME per il reato di cui agli artt. 477-
482 cod. pen.;
Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce, sia sotto il profilo
della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, l’assenza dell’elemento soggettivo del reato;
Rilevato che il motivo è reiterativo di quello già proposto in sede di appello,
rispetto al quale la Corte territoriale (pag. 2) ha fornito una congrua motivazione, ponendo in rilievo che, poiché la patente falsa era stata
apparentemente rilasciata dalle autorità ungheresi, non poteva accedersi alla prospettazione difensiva, ribadita con il primo motivo di ricorso, per la quale egli,
quale cittadino straniero, non era a conoscenza delle procedure per ottenere in
Italia una valida patente di guida;
Considerato che, mediante il secondo motivo, l’imputato lamenta l’omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stata argomentata in modo inadeguato solo sulla scorta dell’insussistenza di elementi positivi da vagliare a tal fine, e la mancata concessione del beneficio della non menzione;
Ritenute tali censure inammissibili, poiché aspecifiche rispetto alla logica motivazione con la quale la decisione impugnata ha disatteso le relative richieste (pag. 3), ponendo in rilievo l’intensità del dolo e l’offesa arrecata dalla condotta criminosa, atteso che il ricorrente non solo esibiva in modo sfrontato agli agenti di polizia giudiziaria una patente falsa, ma metteva anche potenzialmente in pericolo gli utenti della strada, in quanto circolava sostanzialmente sprovvisto di patente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/20: 7 5