Patente Falsa: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Un ricorso inammissibile è l’esito di un’impugnazione presentata senza i requisiti fondamentali richiesti dalla legge. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 4718/2024, offre un chiaro esempio pratico, analizzando il caso di un imputato condannato per uso di patente falsa e illustrando i principi procedurali che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Contesto: Condanna per Uso di Patente Falsa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per aver utilizzato una patente di guida colombiana risultata falsa. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano. 
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza del reato. In altre parole, secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente spiegato perché ritenessero provata la sua colpevolezza.
Il Ricorso Inammissibile e il Principio di Autosufficienza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda non su una valutazione del merito della colpevolezza dell’imputato, ma su una critica puramente procedurale all’atto di impugnazione. 
I giudici supremi hanno evidenziato due carenze fondamentali nel ricorso:
1.  Pacificità del fatto: Era un dato di fatto non contestato che l’imputato avesse esibito alla Polizia Locale una patente colombiana falsa. Questo elemento oggettivo rendeva le argomentazioni difensive deboli fin dall’inizio.
2.  Mancanza di autosufficienza: Le considerazioni esposte nel ricorso sono state giudicate irrilevanti e, soprattutto, non conformi al requisito di autosufficienza. Questo principio fondamentale impone che il ricorso debba contenere tutti gli elementi necessari a comprenderne i motivi, senza che la Corte debba ricercare altri documenti o atti processuali. Nel caso specifico, il ricorrente faceva riferimento a documenti che non erano stati allegati all’atto di ricorso, impedendo di fatto alla Corte di valutarne la pertinenza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si concentra sui limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. 
Un ricorso che si limita a presentare argomentazioni generiche o che fa riferimento a prove documentali senza renderle disponibili alla Corte stessa, viola il principio di autosufficienza. Tale violazione impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo e, di conseguenza, rende il ricorso inammissibile. 
La Corte ha quindi stabilito che, data la genericità e l’incompletezza delle argomentazioni, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la precisione e la completezza dell’atto di ricorso sono essenziali. Non è sufficiente lamentare un errore del giudice precedente; è necessario dimostrarlo in modo chiaro, specifico e autosufficiente. 
Per gli operatori del diritto, la decisione serve come monito sulla necessità di redigere ricorsi che siano veri e propri ‘micro-sistemi’ informativi, completi di ogni riferimento e allegato necessario. Per i cittadini, essa chiarisce che il percorso della giustizia ha regole procedurali rigorose, la cui inosservanza può precludere l’esame della propria causa e comportare ulteriori sanzioni economiche.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, un presunto vizio di motivazione, era generico e non rispettava il principio di autosufficienza, in quanto i documenti menzionati a supporto delle tesi difensive non erano stati allegati all’atto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Qual era il fatto principale che la Corte ha considerato pacifico e non contestato?
La Corte ha considerato un fatto pacifico e non contestato che l’imputato avesse effettivamente esibito alla Polizia locale una patente di guida colombiana falsa.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4718  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per l’uso di una patente di guida falsa;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, è inammissibile in quanto:
 è pacifico che l’imputato ha esibito alla Polizia locale una patente colombiana falsa;
 le considerazioni, esposte in ricorso, attengono a profili irrilevanti e comunque non rispondono al necessario requisito di autosufficienza, dato che nessuno dei documenti richiamati viene allegato al ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024