Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37965 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d ‘ appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 dicembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 24 giugno 2022 dal Tribunale di Avellino, con la quale NOME COGNOME (NOME il DATA_NASCITA) è stato ritenuto responsabile (in concorso col cugino omonimo (NOME il DATA_NASCITA), del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 (l ‘ aggravante di cui all ‘ art. 625 n. 7 cod. pen. è stata esclusa in primo grado) per essersi impossessato, previa effrazione del finestrino dell ‘ auto di proprietà di NOME COGNOME, di una somma di denaro che questi custodiva nel cruscotto del veicolo. Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, NOME COGNOME (classe 2001) è stato condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed € 200 di multa.
Per mezzo del difensore di fiducia, l ‘ imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello formulando cinque motivi.
Col primo motivo, la difesa si duole che, nel corso del giudizio di appello, non sia stata disposta una rinnovazione istruttoria assumendo prove che sarebbero state decisive.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che la condanna sia stata fondata, in assenza di riscontri, sulle sole dichiarazioni della persona offesa.
Col terzo motivo, la difesa si duole che una richiesta di rinvio dell ‘ udienza di appello sia stata respinta senza valutare la legittimità dell ‘ impedimento dedotto solo perché non vi era stata richiesta di trattazione orale. Tale richiesta -si sostiene -era implicita nella richiesta di rinvio.
Col quarto motivo, la difesa deduce carenza di motivazione per non essere state chiarite le ragioni che, nel caso di specie, hanno condotto ad escludere l ‘ applicazione dell ‘ art. 129 cod. proc. pen.
Il quinto motivo ha ad oggetto il trattamento sanzioNOMErio. Ci si duole che la determinazione della pena non sia stata congruamente motivata con riferimento ai parametri di cui all ‘ art. 133 cod. pen. e che non siano state applicate le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Nella parte finale del motivo v ‘ è anche un riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all ‘ art. 131 bis cod. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso.
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo è del tutto aspecifico. Ci si duole, infatti, della mancata assunzione di prove senza indicare di quali prove si tratti e senza spiegare le ragioni per le quali la rinnovazione istruttoria sarebbe stata decisiva.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile (e così non è in questo caso), possono essere poste a fondamento dell ‘ affermazione di responsabilità penale dell ‘ imputato senza la necessità di riscontri estrinseci (fra le tante: Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Nel caso di specie, le conformi sentenze
di merito hanno sottolineato la credibilità di tali dichiarazioni, sia perché confermate da quelle di NOME COGNOME, sia perché sempre costanti nel tempo e rafforzate da un riconoscimento fotografico eseguito di fronte alla PG (sul quale ha riferito il maresciallo NOME COGNOME). Hanno sottolineato, inoltre, che la persona offesa non risulta avere motivi di rancore nei confronti degli imputati o dei loro familiari (pag.3 della sentenza di primo grado).
Il terzo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta: che il giudizio di appello si è svolto nelle forme dell ‘ udienza camerale non partecipata perché le parti non hanno fatto richiesta di trattazione orale nei termini di legge; che l ‘ istanza di rinvio è stata presentata dal difensore di fiducia del ricorrente nelle conclusioni scritte e, dunque, quando il termine per proporre richiesta di trattazione orale era ormai decorso.
Il quarto motivo è aspecifico perché si limita a sostenere, in termini apodittici, che la Corte di appello non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali non è stato ritenuto applicabile l ‘ art. 129 cod. proc. pen.
Non ha maggior pregio il quinto motivo. Per quanto riguarda la mancata applicazione dell ‘ art. 131 bis cod. pen. basta osservare che, nel ricorso, questa norma è solo richiamata senza che siano sviluppate argomentazioni atte a contrastare le motivazioni con le quali i giudici di primo e secondo grado hanno escluso la possibilità di applicare tale causa di non punibilità. In altri termini, i l motivo non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. È dunque aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).
Quanto al trattamento sanzioNOMErio, si deve ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell ‘ impiego dei criteri di cui all ‘ art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito, la giurisprudenza ha anche
specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale previa concessione delle attenuanti generiche, valutate equivalenti all ‘ aggravante dell ‘ effrazione, alla quale -non illogicamente – i giudici di merito hanno attribuito particolare disvalore sottolineando che la stessa ha inciso sulla entità del danno.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Dovere