Ricorso Inammissibile: Conseguenze Economiche e Procedurali
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente reiterare le proprie ragioni. È fondamentale che l’atto sia strutturato in modo specifico e critico rispetto alla sentenza impugnata. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per omicidio colposo emessa dalla Corte d’Appello. Un imprenditore era stato ritenuto responsabile, in qualità di datore di lavoro, per la morte di un lavoratore avvenuta durante la potatura di alcuni alberi all’interno dell’area aziendale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imprenditore non aveva garantito le necessarie misure di sicurezza, causando così l’infortunio mortale.
I Motivi del Ricorso e la Manifesta Infondatezza
L’imprenditore, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la propria qualifica di datore di lavoro e, di conseguenza, la correttezza della qualificazione giuridica del reato. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive. I giudici hanno qualificato i motivi del ricorso come “manifestamente infondati e meramente reiterativi”. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse tesi già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo adeguato e critico con le motivazioni della sentenza d’appello.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte ha evidenziato come un ricorso in sede di legittimità non possa essere una semplice ripetizione delle proprie doglianze. È necessario, invece, che l’atto contenga una critica puntuale e analitica delle argomentazioni logico-giuridiche su cui si fonda la decisione impugnata. Nel caso specifico, il ricorrente non ha adeguatamente contestato la motivazione della Corte d’Appello, la quale appariva logica, congrua e corretta in punto di diritto. La condanna, infatti, si basava su una serie di elementi indiziari che, nel loro complesso, erano dotati dei caratteri di precisione e concordanza richiesti dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si concentra esclusivamente sull’aspetto procedurale. La Corte non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a un gradino prima: l’analisi della validità del ricorso. Poiché l’atto presentato era privo di una vera critica alla sentenza precedente e si limitava a ripetere argomenti già vagliati, è stato considerato non idoneo a innescare un giudizio di legittimità. Questa mancanza di confronto specifico con la decisione impugnata rende il ricorso, per legge, inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe e codificate dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, non ravvisando un’assenza di colpa nel determinarne la causa, ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali del procedimento.
2. Il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentino vizi specifici della sentenza impugnata, argomentati in modo rigoroso e pertinente. Un’impugnazione generica o ripetitiva non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche un aggravio di costi per chi la propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i suoi motivi erano manifestamente infondati e meramente ripetitivi, privi di una critica specifica e adeguata alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Su quali basi si fondava la precedente sentenza di condanna?
La sentenza della Corte d’Appello si basava su una serie di elementi indiziari (prove indirette) che i giudici hanno ritenuto dotati dei caratteri di precisione e concordanza, sufficienti a fondare una pronuncia di colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIOIA DEI MARSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del reato di omicidio colposo ascritto, per essere stato ri conosciuto datore di lavoro del lavoratore che, al momento dell’infortunio, era intento nella potatura di alberi di pioppo all’interno di un’area compresa all’interno di azienda di cui l’imputato era legale rappresentante.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di L’Aquila, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, in quanto fondata su una serie di elementi indiziari dotati dei caratteri di precisione e di concordanza indicati dalla legge.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi e Ee