Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46079 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46079 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.
137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari con sentenza del 28/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 11/2/2020, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di ricettazione.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sotto un duplice profilo. Osserva, invero, per un verso che le conclusioni del Pubblico Ministero sono state comunicate solo in data 26/9/2022, dunque, appena due giorni prima dell’udienza, in tal modo privando la difesa di espletare una corretta disamina e controdeduzione rispetto alle conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa.
Sotto diverso profilo eccepisce la nullità della sentenza, in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto delle conclusioni scritte inviate dal difensore via pec in data 26/9/2022, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, nullità che è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Rileva in proposito il difensore che la motivazione – limitandosi ad escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione del titolo di reato – è apparente e che, peraltro, non ha considerato la richiesta di riqualificare il fatto nel reato di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, avuto modo di affermare che nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell’imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all’atto a norma dell’art. 182 cod. proc. pen. (Sezione 4, n. 21066 del 5/5/2022, 0., Rv. 283316 – 01). Ed invero, poiché nel giudizio cartolare introdotto dal D.L. n. 137 del 2020 alla presenza delle parti si sostituisce la comunicazione telematica degli atti, osserva il Collegio che, quando tale comunicazione è omessa, la parte non può eccepire la nullità, per cui l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. non può operare; quando, invece, la comunicazione è avvenuta, il contraddittorio cartolare è garantito, per cui – in presenza di una nullità generale a regime intermedio – la parte che la rileva deve eccepirla con memoria scritta prima del compimento dell’atto nullo.
Nel caso di specie, dunque, il difensore, avendo avuto notizia dell’avvenuto deposito delle conclusioni, era in condizione di eccepire la nullità ed avrebbe dovuto farlo chiedendo il rinvio dell’udienza a una data successiva, in modo da essere rimesso in termini per poter replicare. Non avendolo fatto, è decaduto dall’eccezione, ai sensi dell’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
1.1.1 In relazione al secondo profilo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l’interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. Ne consegue che, qualora la memoria trasmessa dal difensore sia meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell’atto di appello – e si tratti, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell’esame dell’impugnazione – non è ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte (Sezione 2, n. 30232 del 16/5/2023, COGNOME, Rv. 284802 – 01; Sezione 6, n. 44424 del 30/9/2022, Manca, Rv. 284004 – 01).
Va, altresì, chiarito che è onere della parte che deduca l’omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità (Sezione 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01) e che, nel caso di specie, la mancata allegazione della memoria e comunque la mancata indicazione del suo contenuto non consente al Collegio di verificarne la rilevanza ai fini dell’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Né a diversa conclusione può giungersi in considerazione dell’omessa attestazione, in sentenza, della trasmissione di un atto privo, in realtà, di un concreto contenuto difensivo valutabile, trattandosi, al più, di una mera irregolarità inidonea a viziare il provvedimento (Sezione 6, n. 44424/2022 cit.).
1.2 II secondo motivo è inammissibile.
La sentenza di appello a pagina 5 ha evidenziato che il titolo di reato (art. 648, comma primo, cod. pen.) è ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, successivamente, il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia) ha esteso l’ambito di applicabilità della causa di non punibilità di cui si discute ai reati per i quali prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (tra i quali rientra, appunto, la ricettazione), indipendentemente dal massimo edittale.
Orbene, trattandosi di istituto sostanziale di favore, inquadrabile tra le cause di non punibilità, trova applicazione l’art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. alle nuove figure delittuose ricavabili quoad poenam ha effetto retroattivo relativamente ai procedimenti pendenti per reati commessi prima dell’entrata in vigore della novella, cioè fino al 29/12/2022.
Premessa, dunque, la astratta applicabilità della causa di non punibilità al reato per cui si procede, si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata
di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre ca proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni s e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui 129 cod. proc. pen. Ciò in una fattispecie in cui la richiesta di applicazione causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase conclusioni orali del giudizio di appello, proprio come nel caso di specie (Sezi 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 – 01; Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01), con la precisazione che è deducibile difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex offic alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale ca proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lac motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev; Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 02).
Nel caso oggetto di scrutinio, nell’atto di appello la questione, ap accennata, è posta in termini del tutto apodittici e generici, di talché la r deve essere considerata alla stregua di una sollecitazione ai poteri officio giudice, quanto al rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art cod. proc. pen.
Tanto implica che la doglianza esposta nel ricorso per cassazione debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragion legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Ne caso di specie, invece, il ricorso neppure afferma – e men che mai spiega l’esistenza dei relativi presupposti legali, mentre, per contro, emerge la pre di plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, che n conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. cod. pen. per l’esclusione della punibilità.
Quanto alla invocata riqualificazione del fatto nel reato di furto, si os che la stessa è esclusa dal complessivo percorso logico argomentativo segui dai giudici dell’appello. Si osserva in proposito che, in tema di motivazione sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processua determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentir l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adot essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla p
ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.