Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24613 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME nato a PIZZO il 14/04/1950
nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 15/12/1992
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari investita dell’appello della parte civile NOME COGNOME ha confermato sentenza emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. perché il fatto sussiste.
1.1. Si tratta di uno scontro avvenuto tra due autovetture, una delle qua (Fiat 500, tg. TARGA_VEICOLO) condotta dall’imputato e l’altra (Hyundai tg. TARGA_VEICOLO) da NOME COGNOME – che decedeva a seguito dell’incidente -, in prossimità del mezzeria, su strada non provvista di segnaletica orizzontale. Sulla base de consulenze tecniche, il Giudice di primo grado era pervenuto alla conclusione che fosse impossibile stabilire con precisione il punto d’urto, genericamente indic verso il centro della strada, senza che tuttavia si potesse accertare se nella di pertinenza dell’imputato o della persona offesa, concernendo il tema del giudiz la corretta condotta di guida rappresentata dal tenere la destra della carreggi né era stato ritenuto rilevante il superamento, da parte dell’imputato, del limi velocità. Il Tribunale aveva pertanto concluso per l’assenza di prova a car dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.
COGNOME Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore della anzidett parte civile, affidandolo a due motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicit della motivazione, nonché violazione di legge e travisamento dei fatti. La Cort territoriale non avrebbe tenuto conto della gravità del comportamento imprudente ed imperito dell’imputato, che ha causato il decesso della vittima, e dei documen prodotti dalla difesa, nello specifico la cartella medica, che ne evidenzierebber colpevolezza. Né sarebbe stato considerato adeguatamente il danno morale subito dalla parte civile. La difesa insiste nell’attribuire rilevanza causale alla veloc cui viaggiava l’imputato;
2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione del diritto penale sostanziale, inadeguatezza dell’istruttoria in relazione al nesso di causa inosservanza delle disposizioni relative al risarcimento dei danni, ribadendo come sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato l’accertamento delle circostanze che avrebbero dovuto portare alla condanna dell’imputato ed evidenziando, in particolare, come la vittima fosse il principale sostegno economic della famiglia e come non sia stata effettuata una corretta valutazione del dan patrimoniale subito dalla parte civile, sorella della vittima.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto ricorso.
In data 3 marzo 2025, sono pervenute note scritte dell’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, il quale chiede che il ricorso della parte c sia dichiarato inammissibile o che sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatez ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cader nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
Invero, i motivi proposti, sostanzialmente di analogo contenuto, articolano, termini peraltro assai generici, questioni sulle quali i Giudici del merito si ampiamente soffermati,fornendo risposte congrue e non manifestamente illogiche. La parte civile ricorrente attribuisce rilevanza determinante alla velocità, soste dell’auto dell’imputato. La rilevanza della velocità nella provocazione dell’incide di cui si tratta è stata tuttavia adeguatamente esclusa, laddove la Corte territo ha ricordato, sulla base di quanto affermato da tutti i consulenti, che la caus sinistro non era da ricondurre a tale violazione ma alla posizione reciproca dei vei – rispetto ai quali non è stato possibile, come si è detto, ricostruire il punto che provocò l’impatto in un tratto di strada a scarsa visibilità, caratterizzat presenza di un dosso e da restringimento di carreggiata.
Anche il riferimento a documenti che la Corte territoriale non avrebbe valutato appare del tutto generico, non indicandosi quali sarebbero (oltre alla richiam cartella clinica) ed in che cosa sarebbe consistita la loro decisività rispet decisione; quanto alla cartella clinica, richiamata nel ricorso, essa è del inconferente rispetto ad un’affermazione di colpevolezza dell’imputato A/P ti /1 i t /l/ ‘ -‘ (O GLYPH 1/ iee t GLYPH f GLYPH I
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 4 marzo 2025