Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Prove Non Bastano
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa segnare l’esito finale di un procedimento penale. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato condannato per omessa dichiarazione, un reato fiscale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. La decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra sui vizi procedurali del ricorso stesso, fornendo importanti lezioni sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso: La Condanna per Omessa Dichiarazione
Un contribuente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Brindisi che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce. L’accusa era quella di omessa dichiarazione, un reato che si configura quando non viene presentata una delle dichiarazioni dei redditi o IVA, superando determinate soglie di imposta evasa.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione sulle prove: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente ignorato una consulenza tecnica di parte. Tale consulenza affermava che le soglie di punibilità previste dalla legge non erano state superate per le annualità in contestazione.
2. Vizio di motivazione sulla pena: Si lamentava che la pena inflitta non fosse stata fissata al minimo edittale, che fosse stata applicata l’aggravante della recidiva e, infine, che fossero state negate le attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia riesaminato le prove o la pena, ma piuttosto che i motivi presentati dall’imputato non erano idonei a essere discussi in quella sede.
Il Primo Motivo: Genericità e Inattendibilità delle Prove
Riguardo alla consulenza tecnica, la Corte ha definito il motivo di ricorso “generico e fattuale”. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente spiegato perché quella documentazione fosse inaffidabile: non era mai stata mostrata agli organi di controllo (i finanzieri) durante le indagini e mancava dei requisiti formali per essere attribuita con certezza al ricorrente. Inoltre, l’accertamento del superamento della soglia era basato su “controlli incrociati”, ritenuti più attendibili. Tentare di far rivalutare queste prove in Cassazione è un errore, poiché la Suprema Corte giudica solo la corretta applicazione della legge, non i fatti.
Il Secondo Motivo: La Corretta Motivazione sulla Pena e sulla Recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e completa sia per l’applicazione della recidiva (a causa di precedenti condanne specifiche), sia per il diniego delle attenuanti generiche (in assenza di elementi favorevoli e in presenza di quelli sfavorevoli, come i precedenti). La pena, inoltre, era stata adeguatamente calibrata secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, considerando anche la continuazione interna tra i reati e la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione centrale della Corte di Cassazione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di compiere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è verificare la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive o su una richiesta di rivalutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generici, fattuali e manifestamente infondati. In particolare, si chiedeva alla Corte una nuova valutazione delle prove e della congruità della pena, attività che non rientra nelle sue competenze, limitate al controllo della corretta applicazione della legge.
La consulenza di parte presentata dalla difesa è stata ignorata?
No, non è stata ignorata, ma è stata ritenuta inaffidabile dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha confermato la logicità di questa valutazione, sottolineando che la documentazione non era stata prodotta durante le indagini e mancava di requisiti formali. Un motivo di ricorso basato su tale prova è stato quindi considerato un tentativo di riesaminare i fatti, non consentito in sede di legittimità.
Su quali basi è stata confermata l’applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse correttamente motivata. L’applicazione della recidiva era giustificata dai precedenti specifici dell’imputato, mentre il diniego delle attenuanti generiche era basato sull’assenza di elementi favorevoli a fronte di elementi negativi, come i precedenti stessi. La motivazione è stata giudicata logica e completa, e quindi non censurabile in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 25080/23
Rilevato che con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 12 novembre 2019 con cui il Tribunale di Brindisi aveva condanNOME NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000,
Rilevato che con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce il vizio di motivazione perché Giudici di merito avevano disatteso la consulenza di parte che aveva negato il superamento della soglia per entrambe le annualità interessate e che con il secondo motivo lamenta il vizio d motivazione in merito alla pena perché non era stata comminata nel minimo edittale, inoltre, era stata applicata la recidiva ed erano state negate le attenuanti generiche,
Considerato che il primo motivo è generico e fattuale, perché la Corte territoriale ha ben spiegato che la documentazione esaminata dal consulente tecnico di parte era inaffidabile, in quanto mai prodotta ai finanzieri e sprovvista dei requisiti formali per essere sicuramente riconducibil ricorrente, precisando ulteriormente che il superamento della soglia era stato accertato sull base di controlli incrociati;
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha spiegato le ragioni della recidiva, attesi i precedenti specifici, e l’assenza dei presupposti p generiche, in assenza di elementi favorevoli e in presenza, invece, dei precedenti specifici;
Rilevato che la pena è stata adeguatamente motivata con riferimento ai criteri dell’art. 133 cod pen. e ha tenuto conto sia della continuazione interna che della recidiva reiterata, specific infraquinquennale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente