Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47235 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47235 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRAGNETO L’ABATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 23 dicembre 2019 il Tribunale di Arezzo aveva condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art ter del dlgs n. 74 del 2000;
che la Corte territoriale aveva, infatti, revocato la confisca della somma di e 346.106,00 disposta con la sentenza di primo grado, salvo il resto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidando le sue lagnanze a quattro motivi di ricorso;
che con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio motivazione per non essere stato considerata la inesigibilità della condot adempitiva dell’obbligo tributario;
che col secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva avente ad oggetto RAGIONE_SOCIALE verifica, tramite perizia contabile, del possibilità finanziaria dell’imputato di adempiere alla obbligazione in question che col terzo motivo è lamentata la nullità della sentenza per non essere stat concessa al COGNOME COGNOME sospensione condizionale della pena inflitta;
che, infine con quarto motivo, è stata eccepita la intervenuta prescrizione de reato contestato.
Considerato che i motivi posti a sostegno del ricorso sono tutti inammissibili;
che quanto al primo argomento dedotto, si rileva che, anche a voler dare credito alla versione resa dal ricorrente in relazione all’avvenuto sacrif personale prestato al fine di risanare, per quanto possibile, i conti della imp da lui gestita, in sede di ricorso si fa riferimento ad esborsi genericamente da “i signori COGNOMECOGNOME, senza indicare in quale misura ad essi abb personalmente contribuito l’attuale ricorrente;
che tale genericità argomentativa destina all’inammissibilità il motivo d impugnazione;
che il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, posto che sarebbe stato onere dell’imputato, senza la necessità di ricorrere ad una perizia, ch ricorda non costituisce Un mezzo di prova ma è uno strumento tecnico di valutazione di elementi la cui specificità scientifica esula dall’ambit cognizione del giudicante, fornire gli elementi dimostrativi dell’effett esistenza di un suo sacrificio personale volte a consentire l’adempimento dell obbligazioni tributarie omesse;
che la doglianza riguardante il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con valutazione discrezionale, censurabile di fronte a questa Corte solo quanto manifestamente illogica, ritenuto che, in base al corredo penale gi gravante sull’imputato, non vi erano elementi rassicuranti ai fini della progn di futura illibatezza comportamentale dell’imputato;
che la inammissibilità dei motivi di doglianza dianzi illustrati, escludendo positiva costituzione di un rapporto processuale nel presente giudizio, ren irrilevante l’a allegata maturazione del termine prescrizionale, essendo ques
comunque scaduto, per stessa ammissione del ricorrente, successivamente alla pronunzia della sentenza di secondo grado;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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il Presidente