Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42840 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Messina il 27/05/1992 NOME nato a Messina il 08/03/1990
avverso la sentenza del 24/02/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina con sentenza del 24/2/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 10/7/2023, che avev condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 6 639-bis cod. pen., riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza.
Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso pe cassazione.
2.1. Con il primo motivo, che riguarda il solo NOMECOGNOME la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., in relazione
b GLYPH62 -bis cod. pen., evidenziando l’assenza di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, comune ad entrambi, eccepisce la violazione . dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’a pen. Rileva che la sentenza impugnata è illogica nella parte in cui non riconosciuto la continuazione tra il reato per cui si procede e quelli giudicat sentenza del Tribunale di Messina n. 1523/16, divenuta irrevocabile, in quanto l condotte hanno tutte ad oggetto l’introduzione e la permanenza degli odiern ricorrenti all’interno dello stesso immobile; che, in particolare, i r violazione di sigilli e di violenza privata commessi nell’anno 2011 e già giudic hanno dato il via alla occupazione abusiva, per cui sussiste l’identità del dis criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il primo motivo, relativo al solo COGNOME, è manifestamente infondato.
Invero, ritiene il Collegio che la statuizione relativa al manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territori confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cu in considerazione dei “precedenti di non lieve spessore” da cui l’Arrigo risu gravato – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 223 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). De resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
1.2. Il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, era già in appell formulato in maniera generica, atteso che non risulta allegata ai motivi impugnazione la sentenza passata in giudicato relativa ai reati rispetto ai qua chiedeva l’applicazione della continuazione. Su punto è sufficiente evidenziar che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l’imput
che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, GLYPH il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitars indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l’onere di pro la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva. Invero, di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione è finalizzata ad imped richieste intenzionalmente dilatorie ed a garantire la celerità del rito, es che, invece, non sussistono in fase esecutiva (Sez. 1, n. 14614 del 21/11/201 Naser, Rv. 276305 – 01; Sez. 6, n. 19487 del 6/2/2018, COGNOME, Rv. 273380 01); senza tacere che l’imputato è necessariamente assistito da un difensore, quale incombe l’onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell’istanz mentre l’acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio d giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 5, 10661 del 23/1/2023, COGNOME Rv. 284291 – 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/4/2018, Lipari, Rv. 274808 – 02).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Colleg intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ul parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricors cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01; Sez. 2 n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01), circostanza quest’ultima ch nemmeno ricorre nel caso di specie.
In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ord motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può forma oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziat inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia i concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv 283808 – 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato all declaratoria di inammissibilità.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila
ciascuno, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2023.