Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1588 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1588 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
udito il difensore:
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento del medesimo.
RITENUTO IN FATTO
È oggetto di ricorso l’ordinanza del 27 marzo 2025 del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro che ha riformato parzialmente il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 24 febbraio 2025, con cui a NOME COGNOME era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua presunta partecipazione con ruolo direttivo alla RAGIONE_SOCIALE, cdRAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio di Catanzaro, e al reato di tentata rapina aggravata ex art. 416-bis. 1. cod. pen. (capi 1 e 13 della provvisoria imputazione). Il Tribunale ha ritenuto che la posizione associativa del COGNOME andasse piuttosto ricondotta alla mera partecipazione e ha altresì riqualificato il reato di tentata rapina in quello di tentato furto aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen., confermando, per il resto, la valutazione di gravità indiziaria e, sul piano cautelare, la custodia in carcere.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai nove motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. I primi due motivi contestano la violazione di legge processuale e la lesione del diritto di difesa, in relazione all’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., per inosservanza dei termini investigativi e conseguente inutilizzabilità degli atti segnatamente intercettazioni e altre fonti indiziarie a carico- poiché eseguite oltre i termini di durata delle indagini preliminari.
Ricorda la difesa che la prima iscrizione è datata 28 settembre 2018 (10 ottobre 2018, secondo il Tribunale), allorché il COGNOME veniva iscritto nel registro degli indagati (unitamente ad altri) per il reato ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., con condotta permanente fino al 2004. L’iscrizione veniva prorogata per due volte, fino al 10 ottobre 2020.
Tuttavia, prima di tale termine, e precisamente in data 12 maggio 2020, interveniva una nuova iscrizione (con proroga fino al 12 aprile 2022) in relazione alla medesima fattispecie delittuosa, al medesimo procedimento, a un diverso periodo di consumazione (fino al 2014, con condotta permanente). L’attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE era desunta da alcuni episodi, i cui autori, tuttavia, non erano stati coinvolti nella nuova iscrizione come associati; né d’altra parte, ivi erano indicati ulteriori delitti-scopo in seno alla consorteria. Sicché non può condividersi l’assunto posto a base dell’ordinanza impugnata, che ha considerato alla stregua di un “fatto nuovo” la differente configurazione del reato sotto il profilo temporale e soggettivo. Ne deriva la violazione del principio posto
da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800 01, nonché dei principi giurisprudenziali, puntualmente evocati nel ricorso (ad es. Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv. 276965 – 01) in tema di condizioni che legittimano nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato.
La gravata ordinanza valorizza circostanze (in particolare, le acquisizioni provenienti dal confluire del procedimento n. 1141-19 nel presente) neppure menzionate nel provvedimento genetico. Il riferimento è, in particolare, alle attività, ritenute espressive del controllo sul territorio, poste in essere da NOME, NOME e COGNOME, soggetti che non compaiono nella seconda iscrizione a ruolo.
Da ciò deriva la doglianza di illegittima dilazione investigativa, dal momento che la decorrenza dei termini per le indagini preliminari doveva computarsi al partire dalla prima iscrizione, con limite invalicabile (considerate le due proroghe) di anni due dall’iscrizione. Su tali basi, si afferma l’inutilizzabilità degli accertamenti disposti a partire del 10 ottobre 2020; ciò vale anche con riguardo alle intercettazioni collegate all’utenza di NOME, rilevanti per quanto si esporrà in fra.
Del pari censurabile è la ritenuta legittimità della terza iscrizione nel registro degli indagati, a carico del COGNOME, pervenuta il 26 luglio 2021, giustificata col richiamo a principi giurisprudenziali ormai superati da posizioni più garantiste, che hanno puntualizzato come la contestazione di reato associativo mafioso non consenta l’esecuzione delle indagini per tutta la durata della condotta.
2.2 Ulteriore violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 292, comma 2, lett. c), del codice di rito, nonché vizio di motivazione, sono dedotti nel motivo terzo di ricorso, per non avere il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE adeguatamente replicato in ordine all’assenza, in atti, delle annotazioni del 5 giugno 2024 e del 15 novembre 2024 del “Roni” di Catanzaro, contenenti una serie di accertamenti puntualmente indicati in ricorso. Ne consegue la violazione del diritto di difesa dell’indagato, posto che l’omessa ostensione di un atto indispensabile ai fini della verifica delle attività di indagine e del corretto agire giurisdizionale ha impedito il controllo sulla progressione investigativa, nonché di ravvisare eventuali elementi favorevoli al ricorrente.
2.3 I motivi quarto e quinto espongono censure attinenti al capo 1 dell’imputazione, dunque all’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. pen. Più precisamente, il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione /1D in relazione alla gravità indiziaria formulata con riferimento all’articolazione mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“. A sostegno della tesi accusatoria, il Tribunale si è limitato a richiamare precedenti sentenze (processo RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) che avevano affermato l’operatività del sodalizio fino al 2008. Il giudizio di persistenza del
sodalizio è del tutto acritico e non corroborato da alcun dato fattuale, oltre a essere smentito dalle seguenti circostanze: 1) la quasi totalità delle intercettazioni valorizzate si ferma al 2014, così come i fatti di reato valorizzati dai giudici del RAGIONE_SOCIALE 2) i reati ascritti venivano consumati individualmente ovvero insieme a soggetti appartenenti a fazioni opposte, come risulta dalla medesima imputazione provvisoria. Infine, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 bis cod. pen. e all’art. 187 del codice di rito, per non avere il Tribunale operato un adeguato raffronto tra le pregresse sentenze -concernenti, comunque, persone diverse dal ricorrente- e i fatti oggetto delle provvisorie imputazioni. In particolare, risulta insufficiente, ai fini della ritenuta esistenza della consorteria mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“, l’evidenziata capacità di intimidazione e del clima di omertà, elementi di per sé non espressivi di una compagine mafiosa di riferimento.
2.4 Il sesto motivo contesta la ritenuta partecipazione del COGNOME all’articolazione mafiosa del RAGIONE_SOCIALE, affermata in assenza di qualsivoglia specifica indicazione in merito al contributo causale fornito dal primo alla presunta associazione.
In premessa, la difesa osserva che, in seguito all’annullamento dell’ordinanza genetica nei confronti dei coindagati COGNOME e COGNOME, nonché di alcuni indagati ritenuti “sottoposti” nell’ambito della struttura del presunto RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rivisitare ancor più accuratamente il giudizio di gravità indiziaria. Si contestano, poi, i passaggi motivazionali relativi alle propalazioni dei collaboratori di giustizia NOME, NOME e NOME, non analizzate alla luce di riscontri esterni, necessari per corroborarne l’attendibilità circa il ruolo e le specifiche condotte di partecipazione ascritte all’indagato. In particolare, si osserva che quanto dichiarato de relato dalla collaboratrice di giustizia NOME circa il ruolo servente del COGNOME nei confronti del NOME è stato utilizzato senza adeguato vaglio critico e senza considerare che i due erano legati da rapporti di lavoro.
Non assurgono a livello di validi riscontri gli elementi valorizzati dal Tribunale, segnatamente 1) gli incontri tra il ricorrente e altri indagati presso il luogo denominato “Casa del popolo”, tutti risalenti all’autunno del 2014 e dai quali non emergeva alcun profilo meritevole di approfondimento investigativo; 2) le partecipazioni a eventi religiosi (4 in 5 anni), asseverativamente ritenuti occasioni di incontro tra il COGNOME e altri coindagati ; 3) i rapporti tra COGNOME e NOME, di natura lavorativa dal 2020 al 2023; 4) le intercettazioni, riferibili al 2014, in cui alcuni coindagati (COGNOME e COGNOME) si riferivano al COGNOME, oltre a essere prive di contenuti individualizzanti (posto che il COGNOME di cui gli interlocutori parlano non necessariamente coincide col ricorrente), sono state lette e
interpretate per brani, anziché alla luce dell’integralità degli esiti captativi; parimenti infondate sono le valutazioni del Tribunale circa le intercettazioni disposte sull’utenza di NOME COGNOME, dalle quali illogicamente è stato tratto l’indizio di un coinvolgimento del ricorrente in attività estorsive.
2.5 Col settimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al ritenuto concorso nel reato di tentato furto aggravato. Si contesta il giudizio in tema di gravità indiziaria, basato unicamente su un’intercettazione di conversazione tra terzi (COGNOME e Arabia, che narravano della “disponibilità del COGNOME a coadiuvare” in qualsiasi modo), valorizzata dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE senza riguardo per i criteri fissati dagli artt. 110 e 192, comma 3, cod. proc. pen. L’impugnata ordinanza non tiene conto, infatti, né del duplice requisito, necessario per affermare il concorso, della conoscenza e della volontà di contribuire all’esecuzione del furto, né dei principi posti da Sez. U Andreotti in tema di verifica sul tipo e sulla modalità del concorso. In motivazione, si dà per scontata l’esistenza di un accordo illecito tra il COGNOME e i coindagati, sulla cui base il ricorrente si sarebbe messo a disposizione dei concorrenti per rubare un motociclo destinato a consumare un ulteriore furto, peraltro mai consumato. Ma nessuna prova è stata fornita circa la conoscenza, in capo al COGNOME, di tale fine strumentale avuto di mira col furto del motorino.
2.6 Con l’ottavo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 416 bis.l. cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistente tale aggravante sulla sola base dell’interlocuzione del COGNOME con l’RAGIONE_SOCIALE, senza alcun riguardo per i criteri dettati da Sez. U AVV_NOTAIO e dalla successiva giurisprudenza di legittimità in tema di dolo specifico di agevolare l’associazione.
2.7 Col nono motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata, concreta verifica del pericolo di reiterazione del reato, all’assenza di effettiva e individualizzata valutazione del rischio di recidiva e alla distanza temporale dei fatti contestati.
All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
I primi due motivi sono inammissibili, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare – pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo – gli atti specificamente
affetti dal vizio, chiarendone l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416). In particolare, va rimarcato come la genericità che inficia la tenuta argomentativa dei primi due motivi si ravvisi con riferimento alla mancata indicazione, da parte del ricorrente, della decisiva incidenza che gli atti -in tesi difensiva, illegittimamente utilizzati dai giudici del RAGIONE_SOCIALE– avrebbero dispiegato sulla decisione impugnata.
Da tale punto di vista, acquista dirimente rilievo un ulteriore principio, del pari trascurato dalla difesa, alla luce del quale «allorché il ricorso per cassazione lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01; con particolare riguardo alla prova di resistenza nel giudizio cautelare, v. Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370 01).
Tanto premesso in ordine alle coordinate ermeneutiche che impongono di ritenere i motivi in scrutinio inammissibili, si osserva che non rivestono carattere di decisività i vari orientamenti giurisprudenziali, menzionati nei motivi in esame, in quanto non rapportati adeguatamente alla concreta analisi degli esiti successivi alla prima iscrizione – delle indagini valorizzati dal Tribunale, concernenti sia l’organicità del ricorrente alla struttura criminale analizzata e i suoi rapporti con gli affiliati (anche con quelli indicati nella seconda iscrizione, del 12 maggio 2020, nel registro degli indagati), sia la partecipazione al reato fine contestato (cfr. Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611 – 01, a proposito dell’aspecificità del motivo che si risolva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali -nel caso di specie, in materia di intercettazioni telefoniche- senza riferimento all’analisi in concreto delle conversazioni).
Invero, ai fini del ribaltamento dell’impianto logico e giuridico del gravato provvedimento, non sono in alcun modo decisive le doglianze esposte alle pp. 6-8 del ricorso (come quella secondo cui taluni soggetti –COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME-, le cui attività illecite sarebbero state valorizzate dal RAGIONE_SOCIALE, non compaiono nella lista dei presunti nuovi intranei, di cui alla seconda iscrizione nel registro degli indagati). Le censure non considerano i molteplici riferimenti, emergenti nel corpo della motivazione, ai presunti nuovi intranei, di cui alla seconda iscrizione, con i quali il ricorrente si relazionava nei vari modi descritti in
motivazione (di volta in volta, incontrati o sentiti al telefono dal COGNOME, ovvero gravitanti nella medesima orbita criminosa): sia sufficiente, in tal sede, ricordare il riferimento, operato dal RAGIONE_SOCIALE, a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti soggetti indicati nella seconda iscrizione.
È infine inammissibile per genericità l’eccezione, là dove lamenta che il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE avrebbe offerto una propria “visione interpretativa” di fatti e circostanze, inconferente con quella espressa dall’ufficio del pubblico ministero. Oltre a introdurre, ex abrupto, un vizio motivazionale nel contesto di censure di natura squisitamente processuale, e in disparte il rilievo secondo cui, «in tema di misure cautelari personali, alla luce delle modifiche apportate all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del RAGIONE_SOCIALE ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato (senza che ciò comporti il completamento della stessa: Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Indelicato, Rv. 276906 – 01), l’eccezione è del tutto assertiva nel sostenere la discrasia tra la motivazione del RAGIONE_SOCIALE e le considerazioni espresse dal p.m.
2.3 Il terzo motivo è inammissibile, per motivi strettamente collegati a quelli già esposti nell’esame dei due precedenti motivi. Nel lamentare la mancata replica del Tribunale in ordine all’omessa trasmissione delle annotazioni del 5 giugno 2024 e del 15 novembre 2024 del RONI di Catanzaro, il ricorrente non ha anche assolto l’onere, che su di lui incombe a pena di inammissibilità del motivo processuale, d’indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (v. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 – 02; Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 274704 – 01). Il ricorrente si limita, infatti, a elencare una serie di atti, senza specificare la specifica rilevanza degli stessi ai fini della cd. prova di resistenza (v. la già citata Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370 – 01: «in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l’omessa trasmissione al tribunale del RAGIONE_SOCIALE di un’informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d’indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l’inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all’esito della “prova di resistenza”, gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare»).
In tal senso, il motivo è generico e aspecifico, oltre che del tutto congetturale là dove afferma che l’asserita, omessa ostensione di un atto indispensabile avrebbe potuto consentire alla difesa di ravvisare eventuali elementi favorevoli al
ricorrente. Soprattutto, non è stato assolto l’onere d’integrale allegazione al ricorso di elementi in basi ai quali evidenziare che il fascicolo, nella sua consistenza unitaria, non fosse a disposizione del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE o, ancor prima del g.i.p. (su siffatto onere di allegazione, v. ancora le già citate v. Sez. 3, Business, Rv. 287827 – 02; Sez. 3, COGNOME, Rv. 274704 – 01); soltanto siffatta allegazione avrebbe consentito al giudice di legittimità il vaglio dell’eccezione.
2.4 I motivi quarto e quinto sono, del pari, inammissibili, in quanto aspecifici, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione dell’impugnata ordinanza e, più precisamente, col nucleo argomentativo della stessa, in cui, dopo l’esposizione di condivisibili principi in tema di individuazione degli oneri dimostrativi in tema di continuità e persistente attività di un’associazione mafiosa, si procede a indicare una serie di precipui indizi della continuità dell’azione della RAGIONE_SOCIALE.
Con notazioni logiche e conformi al diritto, il Tribunale ha evidenziato, per un verso, l’assenza di allegazioni difensive circa la disgregazione del sodalizio investigativo – già oggetto, come si preciserà, di accertamento definitivo – e, per l’altro, la concreta acquisizione di numerosi indici di persistente operatività della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In primo luogo, diversamente da quanto contestato dalla difesa, la citazione dei precedenti giudicati, da cui si ricava l’importanza e il radicamento storico della RAGIONE_SOCIALE in questione almeno fino al 2008, non è certo priva di significato, ove si abbia riguardo al disposto dell’art. 238-bis cod. proc. pen. A tal proposito, è generico obiettare, come fa la difesa, che le condanne pregresse avevano riguardo a persone diverse dal ricorrente, posto che alcune di quelle persone (tra le quali NOME, NOME, NOME), condannate in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. nei procedimenti “RAGIONE_SOCIALE” e Revenge”, coincidono con i soggetti di cui alla seconda iscrizione (del 12 maggio 2020: è il caso di NOME e NOME, il NOME risultando già nella prima iscrizione).
In secondo luogo, il Tribunale, nel ripercorrere le propalazioni dei collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME e COGNOME), nonché una serie di esiti investigativi (basati su intercettazioni e monitoraggi di incontri, segnatamente negli anni 20142016), ha evidenziato una pluralità di indizi che appaiono idonei ad asseverare l’ipotesi di una permanente operatività del sodalizio, con particolare riguardo a episodi e attività (nel campo delle estorsioni ovvero delle scommesse) -citati nel gravato provvedimento- che, secondo il razionale apprezzamento del giudice del RAGIONE_SOCIALE, testimoniano l’attivismo del gruppo criminale.
Neppure può dirsi svolto un effettivo confronto con quanto precisato in motivazione circa la dimostrazione della perdurante affectio societatis disvelata dalle condotte di reciproco sostentamento, assicurato dai consociati, ai membri della consorteria nei periodi di detenzione.
A fronte del compendio indiziario valorizzato dal Tribunale, e dell’evidenziata risalenza della storia criminale del sodalizio, si appalesano generiche anche le censure volte a evidenziare che la ritenuta capacità di intimidazione e del clima di omertà sarebbero elementi non decisivi per denotare l’esistenza di una compagine mafiosa, posto che l’agire delle organizzazioni di stampo mafioso s’avvale anche, notoriamente, di un “capitale” intimidatorio, a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato (cfr., ex multis, Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, COGNOME, Rv. 258637 – 01, in motivazione, par. 6.1: «è, pertanto, necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente circostante nel quale essa opera, un’effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato»).
Pertanto, posto che non sono emerse, né sono state prospettate, circostanze significative della cessazione della consorteria indagata, è ragionevole assumerne, come ha ritenuto il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la prosecuzione della medesima senza significative soluzioni di continuità.
2.5 Neppure il sesto motivo supera il vaglio di ammissibilità, in quanto aspecifico, atteso il mancato confronto, da parte difensiva, con le ragioni esposte dal Tribunale del RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, rv. 276976).
È pertanto consequenziale il principio, secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
In ogni caso «l’attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l’indagato l’onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell’ipotesi formulata dall’accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa» (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03; Conf. Sez. 5, n. 2471 del 1995, Rv. 20339101).
Quanto alle norme processuali da applicare, si è affermato che «gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all’art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2)» (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01).
Ciò posto, la motivazione del gravato provvedimento, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori, dei dati relativi alle intercettazioni e dei servizi di sorveglianza, ha analizzato una serie di affidabili «indicatori» dell’avvenuto inserimento attivo del ricorrente nel gruppo associativo di riferimento, che il motivo contesta in maniera generica e aspecifica, peraltro perdendo di vista quei medesimi principi giurisprudenziali pur considerati nel ricorso. A tal proposito, deve ricordarsi che, anche dopo l’intervento regolativo di Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 02, a essere rilevante è, in chiave dimostrativa, la selezione, per l’appunto, di affidabili «indicatori» dell’avvenuto inserimento attivo del soggetto nel gruppo (come già evidenziato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01, dove, a proposito degli “indicatori logici”, la Corte ha osservato, in motivazione, che «la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo,
con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione»). Il che, tuttavia, non comporta l’adozione piena del cd. modello causale, (modello ancorato, piuttosto, alla dimensione del concorso esterno, che richiede la prova della condotta e di un percepibile evento di rafforzamento del gruppo in forza della medesima), come sembra supporre il motivo in esame.
Dato l’oggetto della censura in esame, è altresì opportuno ribadire che, in materia di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il thema probandum riguarda la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo; di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all’esistenza del medesimo (Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, COGNOME, Rv. 253221-01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26369901; Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, COGNOME, Rv. 264380-01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, COGNOME, Rv. 273572- 01). Per tale ragione, la conferma dell’attendibilità di un’accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma, comunque, indicativo della partecipazione all’associazione, ivi compreso il caso in cui detto accadimento sia collocabile in un diverso contesto temporale (Sez. 5, n. 21562 del 3/2/2015, 32 COGNOME, Rv. 263704-01). Infatti, nei reati associativi, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall’indagato alla vita del sodalizio, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti; e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 del 11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del resto, nei reati associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la dimostrazione dell’esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall’esame d’insieme di «condotte frazionate», ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non necessariamente indicativa della partecipazione al sodalizio, e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l’espressione del programma delinquenziale oggetto dell’associazione stessa (Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216263- 01; Sez. 6, n. 35914 del 30/5/2001, COGNOME, Rv. 221247-01).
2.6 Nella medesima cornice valutativa destinata a circoscrivere i limiti del sindacato di legittimità in tema di impugnazioni cautelari si colloca la conclusione
di aspecificità del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso. In disparte la genericità di formulazione – le doglianze si traducono in una serie di proposizioni generali prive di concreta e puntuale correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato – le censure aspirano a una non consentita rivalutazione del compendio indiziario. Essi si risolvono nel criticare, neppure in termini puntuali, le conclusioni che il Tribunale ha tratto dalle conversazioni intercettate, dalle quali emerge logicamente la piena consapevolezza del COGNOME che il veicolo da lui procurato sarebbe stato utilizzato per commettere il furto programmato – e rimasto allo stadio di tentativo – per poi operare una denuncia destinata ad allontanare il collegamento con gli autori del reato.
Ne discende che razionalmente il Tribunale ha tratto da tali indicazioni la logica dimostrazione della consapevolezza del COGNOME del disegno illecito, come pure della finalizzazione del delitto – per quanto emerge dalla conversazione del 4 novembre 2014, a rimpinguare le casse del sodalizio. In tale contesto soggettivo, va apprezzato il contributo fornito alla realizzazione del furto, come detto rimasto allo stadio del tentativo.
Al riguardo, deve solo ribadirsi che in generale le risultanze comunicative oggetto di intercettazione non richiedono elementi di riscontro esterni (v., a proposito delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01).
D’altra parte, proprio tale pronuncia ha ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
2.7 Il nono motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale formulato la valutazione sul rischio di recidiva e sulla persistente pericolosità dell’indagato alla stregua di parametri condivisi dalla ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte (che, in tema di misure cautelari personali, richiede, ai fini della valutazione circa il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale: cfr. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01) e correttamente applicati al caso in esame. In motivazione, è stato infatti valorizzato il profilo dell’annoso inserimento del ricorrente (dal 2014 a tempi recenti) in una struttura mafiosa fortemente radicata e pericolosa e tuttora
attiva (v. retro, sub 3); a dispetto dell’incensuratezza del ricorrente, sono state poste in rilevo la sua peculiare spregiudicatezza -anche nella cautela dimostrata nell’eludere le investigazioni, oltre alla capacità di inserimento del medesimo nel contesto più generale, attesi i lumeggiati contatti anche con appartenenti alle forze dell’ordine.
Pertanto, ove si consideri che, al giudizio sulle modalità della condotta, il Tribunale ha aggiunto l’apprezzamento della negativa personalità dell’indagato, con una valutazione non manifestamente illogica, ogni ulteriore valutazione deve ritenersi preclusa a questa (cfr. le già citate Sez. 4, NOME, Rv. 255460; Sez. U, Audino, Rv. 215828).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 ottobre 2025.