Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14614 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14614 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AMMAN( GIORDANIA) il 25/05/1962
avverso la sentenza del 18/10/2017 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME c-19.e 1313 cepreltiee el:t4c4eA4o
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
4.444to H difensare
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo con ordinanza del 6 aprile 2018 h trasmesso alla Corte di cassazione gli atti relativi all’appello presentato da NOME ex art. 593 cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Termi Imerese del 18 ottobre 2017, con la quale lo stesso era stato condannato a pena di euro 206,00 di ammenda, in ordine al delitto di rifiuto di indicazioni propria identità di cui all’art. 651 cod. pen cod. pen.
In particolare, secondo il giudice di merito, l’imputato si era rifiutato indicazioni sulla propria identità personale a NOME COGNOME nella quali pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni di controllore in servi treno regionale verso Palermo.
La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto che la sentenza del Tribu di Termini Imerese non rientrasse tra quelle per le quali fosse ammesso appel ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e che, di conseguenza, ai dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., fosse doverosa la trasmissione degli alla Corte di legittimità.
2.1. Col primo motivo di appello, NOME COGNOME lamenta carenza di prove circa la propria colpevolezza e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché Tribunale non avrebbe esposto un’idonea motivazione circa l’infondatezza dell ricostruzione difensiva offerta in sede di discussione, ma, in modo apodittic sarebbe limitato ad affermare la sua penale responsabilità, omettendo di forn alcuna motivazione sul punto. Solo dal rigo 20 al rigo 28 di pag. 1 nella sent impugnata si è affermato che egli si era rifiutato di fornire le generalità e circostanza era stata suffragata dal teste COGNOME all’udienza 19/12/20 mentre la stessa COGNOME aveva riferito di essersi limitata a chiedergli il viaggio senza che egli si fosse rifiutato di fornire le generalità e/o il docum riconoscimento.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il mancato riconosciment del vincolo della continuazione ensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., l ai s con il reato giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Palermo de gennaio 2017, definitiva il 28 febbraio 2017, ritenendo che nel caso di speci fossero gli elementi sintomatici per l’applicazione dell’istituto richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e come t vada dichiarato inammissibile.
2.1. GLYPH e al primo motivo, il ricorrente deduce senza dimostrarle In ordin circostanze diverse da quelle affermate dal Tribunale, sicché appare evidente c il ricorso non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata.
2.2. GLYPH l secondo motivo, è opportuno premettere che è onere Quanto a dell’imputato produrre al giudice della cognizione copia della sentenza rileva ai fini del riconoscimento della richiesta applicazione della disciplina continuazione e, qualora egli non vi provveda in tale giudizio, può comunqu proporre la relativa richiesta al giudice dell’esecuzione, ex art. 671, c primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12789 del 19/02/2010, COGNOME, Rv. 246900
Nel caso di specie, l’imputato si è limitato ad indicare in ricorso gli est detta sentenza, senza argomentare sui dati fattuali inerenti alla vicenda con giudicata, nè ha dimostrato di aver prodotto la citata sentenza del giudi merito e di aver esposto specifiche argomentazioni al giudice di primo grado, c la conseguenza che il ricorso si presenta affetto da genericità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di dirit condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della caus inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di un sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 21/11/2018.
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