Ricorso Inammissibile: L’Onere della Prova in Caso di Violazione della Sorveglianza Speciale
Quando un ricorso viene presentato alla Corte di Cassazione, deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto precisi. Se questi mancano, il risultato è una dichiarazione di ricorso inammissibile, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, chiarendo su chi grava l’onere di provare un impedimento, come un citofono rotto, nel contesto della violazione degli obblighi di sorveglianza.
I Fatti del Caso: La Violazione della Sorveglianza Speciale
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e parzialmente riformata in appello, nei confronti di un soggetto per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In sintesi, durante un controllo di routine presso la sua abitazione, le forze dell’ordine non avevano ricevuto risposta, portando alla contestazione del reato.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero valutato le prove in modo superficiale ed errato. Secondo la sua difesa, gli agenti non avevano verificato il corretto funzionamento del campanello né avevano tentato di contattarlo telefonicamente, e un testimone non avrebbe potuto sentire il suono del campanello dalla sua posizione.
Le ragioni di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per una serie di ragioni precise. In primo luogo, le doglianze sono state giudicate generiche e manifestamente infondate, in quanto si limitavano a reiterare questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi decisivi.
Inoltre, la difesa non aveva allegato gli atti processuali, come la testimonianza citata, che avrebbero dovuto comprovare il presunto travisamento della prova, rendendo impossibile per la Corte una verifica puntuale.
La Valutazione dei Fatti e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Un punto cruciale della decisione è il richiamo ai limiti del giudizio in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle istanze precedenti. Il ricorso era palesemente teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
L’Onere della Prova del Caso Fortuito
La Corte ha evidenziato l’aspetto più rilevante: l’argomentazione difensiva non si confrontava con la circostanza, valorizzata dai giudici di merito, secondo cui nei controlli precedenti l’imputato aveva sempre risposto al citofono. Questo elemento rendeva poco credibile l’ipotesi di un malfunzionamento improvviso. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che spettava all’imputato stesso non solo verificare il corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione presso la sua abitazione, ma anche dimostrare un’eventuale situazione di caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che gli avesse impedito di adempiere ai suoi obblighi.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio che le censure mosse al provvedimento impugnato devono essere specifiche e decisive. Nel caso di specie, l’imputato non ha fornito prove concrete a sostegno della sua tesi, limitandosi a criticare l’operato delle forze dell’ordine e a proporre una propria interpretazione dei fatti. La Corte ha sottolineato che la manifesta infondatezza e la genericità delle doglianze, unite al tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, conducono inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi è sottoposto a misure restrittive della libertà personale ha l’onere di garantirne il rispetto. Invocare un impedimento tecnico, come un guasto, senza fornirne prova rigorosa, non è sufficiente a escludere la propria responsabilità. La decisione conferma che il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per le impugnazioni che non rispettano i canoni del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, manifestamente infondato, si basa su questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti o cerca di ottenere una rilettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Su chi ricade l’onere di provare un malfunzionamento che ha impedito di rispettare un obbligo imposto dal giudice?
Secondo l’ordinanza, l’onere di dimostrare una situazione di caso fortuito, come il malfunzionamento di un citofono, ricade sull’imputato che invoca tale circostanza come giustificazione per la propria inadempienza, specialmente se in passato il dispositivo aveva sempre funzionato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 05/07/2018 nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e art. 9, comma 2, I. n. 1423/1956, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la superficiale ed erronea valutazione delle prove, evidenziando che gli operanti hanno omesso di verificare il corretto funzionamento del campanello dell’abitazione né proceduto ad effettuare alcuna chiamata al numero fisso dell’abitazione e che il testimone COGNOME non ha affermato di aver udito il campanello provenire dall’interno dall’abitazione né ciò sarebbe stato possibile attesa la distanza dal cancello della villa all’abitazione;
Rilevato altresì che la doglianza è manifestamente infondata e generica in quanto, reiterando doglianze alle quali il provvedimento ha già risposto e omettendo di allegare l’atto dal quale si dovrebbe evincere il dedotto travisamento, non spiega neppure la decisività dell’argomento sostenuto, mancando il necessario confronto con la circostanza – valorizzata nel senso dell’esclusione di un malfunzionamento del citofono – secondo la quale in occasione dei precedenti controlli l’imputato, chiamato dagli operanti a mezzo del citofono, aveva sempre aperto la porta e con l’argomento secondo il quale spettava a lui verificare il suo funzionamento e dimostrare una situazione di caso fortuito;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché articolata in punto di fatto e tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024