Ricorso Inammissibile: la Cassazione si Pronuncia su Omicidio Preterintenzionale e Nesso di Causalità
L’Ordinanza n. 47169 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi, evidenziando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda una condanna per omicidio preterintenzionale aggravato, dove la difesa ha tentato, senza successo, di mettere in discussione il nesso causale tra l’aggressione e il decesso della vittima.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale. Secondo la ricostruzione, l’imputato aveva aggredito la vittima, causandole lesioni che ne avevano provocato una caduta, risultata poi fatale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di assise di appello.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava la sussistenza del nesso eziologico tra la sua condotta e la caduta mortale. Con il secondo, lamentava un’errata valutazione nel calcolo della pena (trattamento sanzionatorio).
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che richiedono specificità e pertinenza nelle censure mosse alle sentenze impugnate.
La Genericità del Primo Motivo sul Nesso Causale
Il cuore della pronuncia riguarda il primo motivo di ricorso. I Giudici hanno stabilito che la doglianza era meramente reiterativa e generica. In sostanza, la difesa non si è confrontata con la ratio decidendi della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva chiaramente motivato come la caduta fosse stata una conseguenza diretta delle lesioni inflitte dall’imputato e, quindi, eziologicamente riconducibile alla sua condotta iniziale. Il ricorrente, invece di contestare specificamente questo ragionamento, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo atteggiamento processuale rende il motivo inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
L’Infondatezza del Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato rigettato. La Cassazione lo ha definito ‘manifestamente infondato’, poiché la Corte di appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica per giustificare la pena inflitta, senza incorrere in vizi di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si concentra sul ruolo del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter riesaminare i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e confrontarsi criticamente con le ragioni che sorreggono la decisione. Limitarsi a riproporre le medesime tesi difensive, senza attaccare il nucleo argomentativo del giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto sterile e, per l’appunto, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva la condanna per l’imputato. Oltre a ciò, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che consegue alla proposizione di un’impugnazione temeraria o palesemente infondata. Questa decisione ribadisce l’importanza di un approccio rigoroso e tecnicamente corretto nella redazione degli atti di impugnazione, pena severe conseguenze sia processuali che economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il primo motivo era generico e ripetitivo, non confrontandosi con la specifica motivazione della sentenza d’appello, mentre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Qual era il punto centrale contestato dall’imputato riguardo alla sua condotta?
L’imputato contestava il nesso di causalità tra le lesioni che aveva inflitto e la successiva caduta che aveva causato la morte della vittima, sostenendo che i due eventi non fossero direttamente collegati. La Corte ha ritenuto tale motivo generico, poiché la sentenza d’appello aveva già stabilito che la caduta era una conseguenza eziologica della condotta dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questo ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/09/1996
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di ulap.211 del 18 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato è inammissibile in quanto reiterativo e generico, perché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi secondo la quale la caduta è stata cagionata dalle lesioni ed è anch’essa riconducibile eziologicamente alla condotta dell’imputato;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.