Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 567 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 18/08/1987
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME riportandosi alla memoria scritta, già rassegnata, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l’avv. NOME COGNOME del foro di santa Maria Capua Vetere in sostituzione, per delega orale, dell’avv. NOME COGNOME del foro di Santa Maria Capua Vetere, per NOME NOMECOGNOME ha concluso insistendo nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 09/05/2024, ha parzialmente riformato in punto pena, per intervenuta declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi 2), 3) e rubrica , la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vet aveva condannato NOME Luigi anche per il residuo reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di NOME COGNOME contestatogli avere, alla guida di un autotreno FIAT Iveco tg. BN 906 NE, per colpa generica e specifica, violazione degli artt. 141, 142 e 154, comma 2, codice strada, iniziato una manovra di svol destra, non assicurandosi previamente di poterla effettuare senza pericolo o intralcio per gli utenti della strada, così investendo una bicicletta a bordo della quale viaggiava la vitti decedeva a seguito delle riportate lesioni (in Casa! di Principe, il 18/08/2009).
2. La Corte del gravame ha ricostruito gli eventi sulla scorta delle risultanze indagini, utilizzabili per la scelta del rito, ritenendo che da esse era emerso che: il conduc veicolo investitore, dileguatosi dopo il fatto, era stato rintracciato grazie al riferito oculare e alle riprese di un sistema di videosorveglianza della Polizia di Stato, insta prossimità del luogo del sinistro; presso il domicilio dell’ANNIBALE, ove egli aveva cercato d – on farsi trovare con l’aiuto della madre, era stata rinvenuta la matrice dell’autotreno, al me intestato, ma non il rimorchio, pur notato dal teste oculare, l’imputato avendone denuncia furto avvenuto A . a suo dire tra le 02:00 e le 12:00 dello stesso giorno; l’imputato e la m sentiti nell’immediatezza, erano caduti in evidenti contraddizioni; l’uomo aveva, infine, ammes i fatti.
Quanto ai motivi del gravame, i giudici territoriali hanno disatteso quello inerente presunta condotta colposa della vittima, per essere stato nella stessa riscontrato, in se esame autoptico, un tasso alcolemico pari a 73 mg/dl: il dato era rimasto neutro rispett decorso causale, non essendo mai stato ipotizzato, neppure dall’imputato, che la manovra di svolta fosse stata conseguenza della necessità di far fronte a una condotta del ciclista, lo s teste oculare non avendo notato manovre dell’autocarro intese a scansare un ostacolo.
Ha, poi, negato le generiche, dando conto della pluralità di condotte illecite dell’imp intese a conseguire l’impunità, oltre che della sua tardiva ammissione degli addebiti che neppu aveva agevolato le indagini, siccome già complete. Quanto, invece, alla dosimetria della pena, Corte ne ha ritenuto adeguata la rideterminazione a seguito della declaratoria di estinzione d altri reati, in uno con la riduzione della misura della sanzione amministrativa acces affermando che il discostamento dal minimo era giustificato dalla negativa personali dell’imputato e dalla manifestata capacità a delinquere, rapportata non solo alla condotta coev fatti per cui si procede, ma anche a quella susseguente, avendo l’ANNIBALE riportato, nelle mor del giudizio, due distinte condanne in materia di armi per fatti commessi nel 2021.
Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale sostanziale e processuale pe asserita mancanza della motivazione o apparenza di essa, con riferimento a entrambe le sentenze di merito, nella prima avendo il giudice operato mediante il sistema del “copia e incolla” ri alla richiesta di convalida dell’arresto, formulata dal pubblico ministero; nella seconda, esse la Corte territoriale limitata a interpolare i periodi utilizzati in quegli atti con congiun in parte diversi, così da fornire, secondo il deducente, l’impressione che la ricostruzione prove fosse avvenuta con vaglio autonomo.
Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento di un concorso di colpa della vittima, rilevando che l’imputato non poteva accorgersi di qualsivo manovra improvvida del ciclista, dal momento che a stento si era accorto del sinistro.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego generiche, avuto riguardo alla storia del procedimento, iniziato con una sentenza patteggiamento impugnata dal pubblico ministero e annullata dalla Corte di cassazione.
Infine, con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata sospensio condizionale della pena, a seguito dell’intervenuta estinzione di alcuni dei reati conte conseguente rideterminazione della pena, essendo stato il beneficio richiesto in sede di gravame
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del r
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.
Quanto al primo, la difesa non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la motivazione per relationem è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo a procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propr provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione d contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e riten coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascrit provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di crit eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252 – 01; n. 19619 d 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 – 01; n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 – 02; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839 – 01).
In ogni caso, nella specie, oltre a non aver menzionato la circostanza che il processo stato definito con le forme dell’abbreviato, con confluenza, dunque, di tutti gli atti delle preliminari nella piattaforma valutativa del giudice, la difesa non ha neppure indicato i
dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2 Marano, Rv. 277161 – 01).
3. Il secondo motivo è del tutto generico. La » difesa ha omesso un effettivo confronto con le ragioni per le quali i giudici del merito hanno escluso una correlazione causale tra l’assu di alcool da parte della vittima e la dinamica dell’incidente, non essendo stato in discussion la condotta di guida censurata fosse conseguita alla necessità di scongiurare un ostaco improvvisamente prodottosi lungo la traiettoria dell’autocarro .
4. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati.
Quanto alle generiche, non si coglie alcuna correlazione tra il rinvio alle pec scansioni processuali (dovute all’annullamento della sentenza di patteggiamento del Tribunale d S.M. Capua Vetere n. 9498/2009, giusta sentenza n. 22355 del 2011 di questa Quarta Sezione penale) e il giudizio di non nneritevolezza delle generiche, cosicché la doglianza è, sott aspetto, anche generica. In ogni caso, la Corte del merito ha ampiamente giustificato le prop conclusioni, con rinvio ai parametri legali di riferimento (art. 133, cod. pen.), dando ril condotta illecita posta in essere dopo il fatto per conseguire l’impunità, svalorizzando al con l’intervenuta confessione, stante la completezza delle indagini nel momento in cui essa tardivamente intervenuta. Peraltro, la congruità di tale incedere giustificativo trova consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, a mente del quale non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqu purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/202 Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 7 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 – 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217 – 01). In ogni caso e risolutivamente, deve pure ricordarsi che l’applicazione delle generiche costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalit soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/0 6 /2022, COGNOME, Rv. 283489-01, in cui si è precisat conseguenza, che il loro diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più sufficient stato di incensuratezza dell’imputato).
Infine, quanto alla sospensione condizionale della pena, la difesa ha ritenuto la mancanz di motivazione sul punto senza tuttavia considerare quanto emerge agevolmente dal tessuto motivazionale approntato dai giudici del gravame, i quali hanno formulato una netta progno negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di altri illeciti, dando conto personalità che, sia al momento dei fatti, che successivamente ad essi e nelle more del giudiz ha dato prova di una capacità a delinquere del tutto incoerente con l’invocato giudizio positiv
All’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 dicembre 2024.