Ricorso inammissibile per omesso versamento IVA: i limiti del giudizio in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dei motivi di impugnazione e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imprenditore condannato per il reato di omesso versamento dell’IVA, il quale ha visto la sua impugnazione respinta per ragioni puramente procedurali, senza che la Corte entrasse nel merito delle sue argomentazioni. Questa decisione sottolinea il rigore con cui vengono valutati i requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità.
I fatti del caso: l’omesso versamento dell’IVA
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore, legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, per il reato previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000. L’accusa era di non aver versato, nei termini previsti dalla legge, l’acconto IVA dovuto per l’anno d’imposta 2015, come risultante dalla dichiarazione annuale.
Il Tribunale di primo grado aveva emesso una sentenza di condanna. Successivamente, la Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza e concedendo all’imputato il beneficio della non menzione della condanna, aveva confermato la pena di quattro mesi di reclusione. Contro questa decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: la nullità del procedimento per violazione di norme procedurali e la nullità della sentenza di primo grado.
La decisione della Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul contenuto delle accuse, ma sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di impugnazione proposti dalla difesa.
Il primo motivo: l’inammissibilità per novità delle censure
Il primo motivo di ricorso lamentava la violazione di alcune norme procedurali (artt. 417 e 429 c.p.p.). La Corte ha tuttavia rilevato che queste censure non erano mai state sollevate nell’atto di appello. Secondo un principio consolidato, non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti che non sono stati precedentemente sottoposti al vaglio del giudice di secondo grado. Questo vizio, definito “novità della censura”, ha reso il primo motivo immediatamente inammissibile.
Il secondo motivo: il divieto di rivalutazione del merito
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La difesa contestava la sentenza di primo grado, ma la Corte ha osservato che le argomentazioni erano mere “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imprenditore non contestava un errore di diritto, ma cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse difese già respinte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Questo rappresenta un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita dalla legge.
Le motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la condanna, basandosi sulle risultanze di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che provava l’omesso versamento dell’IVA. L’imputato, d’altra parte, non aveva fornito alcun elemento concreto per contraddire tali prove.
Il ricorso è stato quindi considerato un tentativo di ottenere una “rilettura alternativa delle fonti probatorie”, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del processo penale. Primo, l’importanza di strutturare una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio, poiché non è possibile introdurre nuove contestazioni davanti alla Cassazione. Secondo, la natura del giudizio di legittimità, che è un controllo sulla corretta applicazione delle norme e non una terza istanza per rivalutare le prove. Per l’imprenditore, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le censure non dedotte con l’atto di appello non sono ammissibili per la prima volta in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No, la Corte ha ribadito che non può effettuare una rivalutazione delle fonti probatorie. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Un ricorso basato su mere doglianze di fatto è inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1517 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1517 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari 11.03.2025 che, in riforma della sentenza emessa in data 1.12.2023 dal Tribunale di T riconosciuto all’imputato il beneficio della non menzione della condanna, è stato condan il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 74 del 2000 (capo b), alla pena di mesi quattro e, articolando due motivi di ricorso, deduce nullità del procedimento per violazione d 417 e 429 cod. proc. pen. (primo motivo), nonché nullità della sentenza di primo gr violazione dell’art. 530 cod. proc. pe . (secondo motivo);
Osservato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge perché non ded con l’atto di appello, come emerge dal sunto dei motivi di gravame riportato in senten contestato, e pertanto non deducibili per la prima volta in questa sede;
considerato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge poi stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttive di de adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di me scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la impugnata ha ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorrente posto che da dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale della BAT dell’11.09.2017 è emerso che il COGNOME, quale rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, non ha versato termini previsti per il versamento dell’acconto IVA, relativo all’anno di imposta su l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata per i di imposta 2015 né ha fornito alcun elemento utile per contraddire le risultanze dell’acc condotto e posto a fondamento dell’addebito;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente