Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per Violenza e Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un imputato per i reati di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso. Approfondiamo i dettagli del caso e le ragioni che hanno portato i giudici a tale conclusione.
I Fatti e il Contesto Giudiziario
Il procedimento trae origine da una condanna per i reati previsti dagli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 341-bis (Oltraggio a un pubblico ufficiale) del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per contestare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il proprio ricorso su quattro punti principali:
1. Inutilizzabilità della relazione di servizio: Si sosteneva che l’annotazione della polizia giudiziaria non fosse pienamente utilizzabile nel processo.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si richiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la lieve entità del danno o del pericolo.
3. Vizio di motivazione sulle attenuanti generiche: Si lamentava che il diniego delle attenuanti generiche non fosse stato adeguatamente giustificato dalla Corte d’Appello.
4. Omessa valutazione delle pene sostitutive: Si contestava la mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e la motivazione del diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
L’Analisi della Cassazione: un ricorso manifestamente infondato
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla conclusione che l’intero ricorso fosse manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con precisione, riaffermando principi consolidati in materia processuale e sostanziale.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa di ogni doglianza. In primo luogo, i giudici hanno stabilito che l’annotazione della polizia giudiziaria era pienamente utilizzabile, in quanto conteneva tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati, inclusa la prova cruciale della presenza di più persone durante l’oltraggio, requisito previsto dalla norma.
Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Corte ha ricordato che la legge esclude esplicitamente l’applicabilità di tale istituto per il reato di cui all’art. 336 c.p. (violenza a pubblico ufficiale). La richiesta era quindi, in partenza, priva di fondamento giuridico.
Sul tema delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del proprio ruolo: il giudizio di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito del giudice. Se la motivazione fornita dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti non è manifestamente illogica o contraddittoria, essa è insindacabile in sede di Cassazione. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta adeguata.
Infine, riguardo alle pene sostitutive, la Corte ha chiarito due aspetti fondamentali. La detenzione domiciliare sostitutiva non era stata neppure richiesta dall’imputato nei gradi di merito, pertanto la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di pronunciarsi. Per quanto concerne la sostituzione con la pena pecuniaria, la motivazione del diniego è stata considerata immune da censure.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su motivi specifici e giuridicamente ammissibili. Un ricorso inammissibile non solo viene rigettato senza un esame del merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come il giudizio di Cassazione non sia una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Vengono inoltre riaffermati i limiti di applicabilità di istituti come la particolare tenuità del fatto e i criteri per la concessione delle attenuanti e delle pene sostitutive, offrendo un quadro chiaro per la prassi legale.
Quando è utilizzabile una relazione di servizio della polizia giudiziaria?
Secondo la Corte, una relazione di servizio (annotazione di PG) è pienamente utilizzabile quando in essa si dà atto di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati, come in questo caso la descrizione dei fatti e la presenza di più persone durante l’oltraggio.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha specificato che il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) rientra tra quelli per i quali la legge esclude espressamente l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Pertanto, la richiesta era infondata in diritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. ;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l’annotazione di PG era pienamente utilizzabile e in essa si dava atto di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati, ivi compresa la presenza di una pluralità di persone che assistevano all’oltraggio;
rilevato che il reato di cui all’art. 336 cod. pen. rientra tra quelli per i qual è esclusa l’applicabilità della particolare tenuità del fatto, sicchè la doglianza è manifestamente infondata;
rilevato che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con argomentazioni che – non risultando manifestamente illogiche o contraddittorie – non sono suscettibili di valutazione in questa sede;
rilevato che l’imputato non aveva richiesto l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e, quindi, la Corte di appello non era tenuta a pronunciarsi sul punto, mentre, per quanto attiene al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la motivazione risulta immune da censure;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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