Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Oltraggio
L’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le sue conseguenze. Il caso riguarda una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. La decisione finale sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e fondate per poter accedere a un giudizio di legittimità, evidenziando come una motivazione coerente del giudice di merito sia sufficiente a respingere doglianze generiche.
La Vicenda Processuale
Il procedimento trae origine da una condanna emessa per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale, ovvero oltraggio a un pubblico ufficiale. A seguito della decisione della Corte d’Appello, che confermava la responsabilità penale dell’imputato, quest’ultimo decideva di proporre ricorso per Cassazione. L’oggetto della censura non verteva sulla colpevolezza in sé, ma era specificamente rivolto a contestare la congruità del trattamento sanzionatorio che era stato individuato dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il motivo dedotto dal ricorrente, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la censura proposta era ‘manifestamente infondata’. Questo giudizio si basa sulla constatazione che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e solida riguardo alla pena inflitta. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione del provvedimento impugnato era stata ‘logica, coerente e puntuale’, rendendo di fatto il motivo di ricorso privo di qualsiasi fondamento apprezzabile.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della motivazione della sentenza di secondo grado. La Cassazione non entra nuovamente nel merito della quantificazione della pena, poiché il suo ruolo è quello di verificare la legittimità e la coerenza logica del ragionamento seguito dal giudice precedente. In questo caso, la Corte territoriale aveva adempiuto al suo obbligo di motivazione, spiegando in modo esauriente perché la sanzione applicata fosse congrua. Pertanto, il tentativo del ricorrente di mettere in discussione tale valutazione, senza sollevare vizi di legittimità concreti (come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), si è rivelato infruttuoso. La manifesta infondatezza del motivo ha quindi condotto inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, impedendo un esame più approfondito della questione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si può adire la Suprema Corte per ottenere una semplice ‘rivalutazione’ dei fatti o della pena. È necessario che i motivi di ricorso evidenzino specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze di tale declaratoria non sono di poco conto: oltre alla definitività della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa decisione funge da monito sull’importanza di una strategia difensiva ponderata, che valuti attentamente la sussistenza di validi motivi prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla congruità della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Come ha valutato la Cassazione la sentenza della Corte d’Appello?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato la sua decisione in maniera logica, coerente e puntuale, giustificando adeguatamente il trattamento sanzionatorio applicato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzioNOMErio individuato dal primo giudice (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024