Ricorso Inammissibile: Quando le Censure di Fatto Non Bastano
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21225/2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna, sottolineando come le mere critiche alla ricostruzione dei fatti portino inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a un reato di oltraggio a pubblico ufficiale, offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra censure di fatto e vizi di legittimità.
I Fatti alla Base del Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale, ovvero oltraggio a un pubblico ufficiale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Palermo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione sul Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha cercato di scardinare la sentenza di condanna su due fronti:
1. Contestazione della responsabilità: Il primo motivo di ricorso mirava a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito. L’imputato ha proposto una lettura alternativa della vicenda, chiedendo di fatto alla Suprema Corte di sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali precedenti.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il secondo motivo criticava la decisione dei giudici di non applicare le attenuanti generiche, lamentando di conseguenza l’eccessività della pena inflitta.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno evidenziato come le critiche del ricorrente non costituissero vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma semplici ‘doglianze in punto di fatto’. La Cassazione non può riesaminare le prove o scegliere tra diverse ricostruzioni fattuali possibili; il suo compito è solo verificare che la motivazione dei giudici di merito sia logica e non contraddittoria, e che la legge sia stata applicata correttamente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione coerente e conforme alla giurisprudenza consolidata.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la ‘genericità’. Il ricorrente, nel lamentare la mancata concessione delle attenuanti, non si era confrontato specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve contestare punto per punto le ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando perché siano errate. Una critica generica, che non entra nel dettaglio della motivazione del giudice, è destinata a fallire.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea che un ricorso, per avere successo, deve essere rigorosamente fondato su questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda è una strategia perdente che porta quasi certamente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure presentate erano mere ‘doglianze in punto di fatto’, cioè tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita in Cassazione. Inoltre, il motivo relativo alle attenuanti generiche era privo di specificità, in quanto non contestava puntualmente le ragioni addotte dai giudici di merito.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’, ovvero controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 372-24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato – non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da m doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazi alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3 ove si da atto della presenza di detenuti);
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività d trattamento sanzionatorio – è priva di specificità in quanto non si confron con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024