Ricorso inammissibile per Offesa a Pubblico Ufficiale: la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29894/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La decisione consolida importanti principi in materia di reati contro la pubblica amministrazione e sui limiti del sindacato di legittimità. Il caso riguardava un cittadino che, a seguito di un alterco con agenti della polizia ferroviaria, aveva proposto ricorso lamentando l’illegittimità dell’operato degli agenti e la mancata applicazione di cause di non punibilità.
I Fatti alla Base del Processo
La vicenda trae origine da un controllo effettuato da agenti della polizia ferroviaria all’interno di una stazione. Gli agenti notavano un individuo intento a fumare e lo invitavano ad allontanarsi. Da questo invito scaturiva una reazione da parte del soggetto, che portava alla sua condanna nei gradi di merito per reati commessi nei confronti dei pubblici ufficiali. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per cassazione basato su quattro distinti motivi.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato e rigettato ogni singolo motivo, ritenendo il ricorso manifestamente infondato nel suo complesso. Vediamo nel dettaglio le censure mosse dall’imputato e le risposte dei giudici.
1. La Presunta Reazione ad Atto Arbitrario
Il ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 393-bis del codice penale, sostenendo di aver reagito a un intervento arrogante e, quindi, a un atto arbitrario degli agenti. La Cassazione ha respinto questa tesi, confermando la valutazione della Corte d’Appello: l’azione della polizia ferroviaria, finalizzata ad allontanare una persona che fumava dalla stazione, era pienamente legittima e funzionale ai propri compiti. Le dichiarazioni testimoniali degli agenti, ritenute compatibili e credibili, avevano già smentito la versione di un intervento prevaricatore.
2. L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Un secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha stabilito che la valutazione della Corte d’Appello era logica e ben motivata. I giudici di merito avevano considerato la condotta nel suo complesso, escludendo che potesse essere qualificata come di scarsa gravità. Trattandosi di una valutazione di merito, essa non è sindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione coerente.
3. La Continuazione e il Concorso Formale di Reati
Il ricorrente contestava anche il riconoscimento della continuazione interna tra i reati. La Cassazione ha chiarito che offendere contemporaneamente più pubblici ufficiali, pur con una condotta unitaria, integra una pluralità di reati in concorso formale. Questa fattispecie è analoga a quella della resistenza a più pubblici ufficiali e comporta un trattamento sanzionatorio specifico. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
4. Il Diniego della Sostituzione della Pena Detentiva
Infine, l’imputato si doleva del fatto che la Corte d’Appello non avesse sostituito la pena detentiva. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della corte territoriale adeguata, poiché basata sui precedenti penali del ricorrente. Tali precedenti avevano indotto i giudici a formulare una prognosi infausta sulla capacità dell’imputato di rispettare eventuali prescrizioni alternative, una valutazione logica e non censurabile in questa sede.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio cardine della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come le censure del ricorrente non fossero altro che la riproposizione di argomenti già adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a contestare valutazioni di merito logiche e ben argomentate, senza evidenziare vizi di legittimità, esso si rivela inevitabilmente inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito che l’eventuale accoglimento di un motivo di per sé inammissibile non porterebbe ad alcun esito favorevole per il ricorrente, confermando la carenza di interesse all’impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame riafferma la solidità dei principi che regolano l’ammissibilità del ricorso in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna. Per i cittadini, questa decisione sottolinea che l’azione dei pubblici ufficiali, se svolta nell’ambito delle proprie funzioni, è tutelata dalla legge, e le reazioni sproporzionate possono avere conseguenze penali significative. Per i legali, rappresenta un monito a formulare ricorsi che evidenzino reali vizi di legittimità, evitando di riproporre mere contestazioni fattuali già esaminate nei gradi di merito.
Quando è legittima l’azione di un pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
L’azione è considerata legittima quando è funzionale all’adempimento dei propri doveri, come nel caso degli agenti di polizia ferroviaria che invitano una persona a smettere di fumare e ad allontanarsi dalla stazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati sono stati giudicati manifestamente infondati, in quanto si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente e logicamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Cosa succede se si offendono più pubblici ufficiali con una sola azione?
Secondo la Corte, offendere contemporaneamente più pubblici ufficiali, anche con una condotta unitaria, integra una pluralità di reati che concorrono formalmente tra loro, portando a conseguenze penali più gravi rispetto a un singolo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME e le memorie presentate il 31 maggio 2024 dall’AVV_NOTAIO con cui si insiste sui motivi di ricorso, confutando quelli base del preliminare vaglio di inammissibilità
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l’esclusa causa esimente ex art. 393-bis cod. pen. risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censur adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l’azione del personale della polizia ferroviaria fosse legittima in quanto funzionale ad allontanare il ricorrente, con la sigaretta accesa, dalla stazione; che la versione secondo cui l’intervento sia avvenut in maniera arrogante è stata smentita dalla Corte di appello che ha rievocato le dichiarazio dei testi di polizia al riguardo tutte compatibili con l’accusa (pagg. da 5 a 8);
rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il second motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello prevalentemente escluso, sulla base della valorizzata complessiva condotta, che il fatto fosse di scarsa gravità, motivazione di meri logicamente espressa, non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato che manifestamente infondata risulta il terzo motivo con cui si censura la ritenut continuazione interna, tenuto conto che le offese rivolta contemporaneamente nei riguardi di più pubblici ufficiali implica, nonostante la medesinnezza della condotta, la realizzazione di reati in concorso formale tra loro, analogamente a quanto avviene in ipotesi resistenza a pubblico ufficiale; che deve farsi riferimento e richiamare il principio di diritto secon sussiste inammissibilità originaria, per carenza d’interesse, del ricorso per cassazione aven ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcon Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
rilevato che, contrariamente a quanto affermato nel quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni che hanno portato ad escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva (pag. 9), avendo escluso che, sulla base precedenti penali, il ricorrente potesse rispettare le prescrizioni imposte, motivazione log in ordine alla prognosi infausta che il ricorrente censura genericamente facendo vago ed
incompleto riferimento a produzioni documentali senza, però, rappresentare motivi idonei a confutare quanto evidenziato in sentenza;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024.