Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Nuovi Bloccano la Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22381 del 2024 offre un chiaro esempio di come un errore procedurale possa portare a un ricorso inammissibile, chiudendo le porte a un esame nel merito. Il caso riguarda un imputato condannato per ricettazione e falso che ha tentato di introdurre, per la prima volta davanti alla Suprema Corte, argomenti difensivi mai sollevati in appello. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Ricettazione e Falso Documentale
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per due distinti reati:
1. Ricettazione: per il possesso di accessori per ciclomotori di provenienza furtiva.
2. Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative: per aver contraffatto il cosiddetto “targhino”, ovvero la targa di un ciclomotore.
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sua colpevolezza, basando la decisione su una motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta, che individuava nell’imputato sia la consapevolezza della provenienza illecita degli oggetti (configurando almeno un dolo eventuale) sia la paternità della contraffazione della targa.
I Motivi del Ricorso e la Strategia Difensiva
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Contestazione della sussistenza del reato di ricettazione.
2. Contestazione della sussistenza del reato di falsità materiale.
3. Critica al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
Crucialmente, all’interno dei primi due motivi, la difesa ha introdotto per la prima volta due nuove tesi: la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per la ricettazione e la presunta grossolanità del falso, che avrebbe dovuto renderlo innocuo. Questo si è rivelato un errore strategico fatale.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su principi procedurali solidi e su una valutazione netta della discrezionalità del giudice di merito.
La Manifesta Infondatezza dei Primi Due Motivi
In primo luogo, la Corte ha ritenuto i motivi relativi alla sussistenza dei reati manifestamente infondati. I giudici di merito avevano già spiegato in modo esauriente e logico perché l’imputato fosse colpevole, e la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
L’Interruzione della Catena Devolutiva: Un Errore Procedurale Fatale
Il punto centrale della decisione riguarda i nuovi argomenti. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito presentare in Cassazione motivi non dedotti in appello. Questo principio, noto come rispetto della “catena devolutiva”, impedisce alla difesa di “risparmiare” argomenti per l’ultimo grado di giudizio. Poiché le questioni della particolare tenuità del fatto e della falsità grossolana non erano state sollevate davanti alla Corte d’Appello, non potevano essere esaminate per la prima volta in sede di legittimità. Questo ha reso il ricorso, su questi punti, immediatamente inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Infine, anche il motivo relativo alla pena è stato respinto. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della sanzione è una prerogativa del giudice di merito, che la esercita con discrezionalità nel rispetto degli artt. 132 e 133 del codice penale. Un controllo in sede di legittimità è possibile solo in caso di motivazione assente o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la pena era inferiore alla media edittale, e perciò la motivazione del giudice, anche se sintetica (es. “pena congrua”), è stata ritenuta sufficiente.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” dove si possono ridiscutere i fatti o presentare nuove strategie difensive. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. L’ordinanza riafferma che la presentazione di motivi nuovi in Cassazione costituisce una violazione procedurale che porta inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Il ricorso deve limitarsi a criticare la sentenza d’appello per come è stata decisa, sulla base delle questioni già dibattute in quella sede.
Le Conclusioni
Questa pronuncia è un monito fondamentale per la pratica legale: la strategia difensiva deve essere costruita e completata nel giudizio d’appello. Tentare di introdurre nuove questioni davanti alla Corte di Cassazione è una mossa destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La corretta articolazione dei motivi di appello è quindi essenziale per avere una reale possibilità di successo nei gradi successivi di giudizio.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No, l’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non è possibile dedurre per la prima volta in Cassazione motivi non proposti in appello. Questo determina l’inammissibilità del ricorso.
In quali casi il giudice deve motivare in modo dettagliato la misura della pena inflitta?
Il giudice è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media edittale. Per pene inferiori alla media, sono sufficienti espressioni generiche come “pena congrua”.
La contraffazione di un “targhino” per ciclomotori è un reato penale o un illecito amministrativo?
Secondo la decisione, la contraffazione del “targhino” integra il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), e non il semplice illecito amministrativo previsto dal Codice della strada.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22381 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Agrigento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli attribuiti reati di ricettazione (primo motivo) e di falsità materiale in certif o autorizzazioni amministrative (secondo motivo), sono manifestamente infondati, atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza dei reati contestati (si vedano in particolare: le pagg. 1-3, sul possesso degli accessori di provenienza furtiva in capo all’imputato e sul dolo, quanto meno eventuale, dello COGNOME; le pagg. 3-4, sull’individuazione dell’imputato come autore della contraffazione del “targhino” per ciclomotori e sulla conseguente integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e non dell’illecito amministrativo di cui all’art. 100, comma 12, del Codice della strada);
osservato che – posto che, con il primo motivo di ricorso, si censura anche, con riguardo al reato di ricettazione, l’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello e, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabil dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 282773-01);
osservato che – posto che, con il secondo motivo di ricorso, si deduce anche, con riguardo al reato di falsità materiale in certificati o autorizzazio amministrative, l’asserita grossolanità del falso – neppure tale censura risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie alla pag. 4, e quando la pena sia inferiore alla media edittale è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.