Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Possono Essere Cambiati in Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, le regole procedurali sono fondamentali per garantire l’ordine e la certezza del diritto. Un principio cardine è che i motivi di impugnazione devono essere cristallizzati nei gradi di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo concetto, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su una censura mai sollevata in precedenza. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto in abitazione, emessa dal Tribunale di Firenze nel 2018. La sentenza è stata oggetto di un lungo percorso processuale. Inizialmente, la Corte di Appello di Firenze aveva emesso una pronuncia nel 2019, che è stata successivamente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione nel 2020. L’annullamento, tuttavia, era limitato a un aspetto specifico: la valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce di una nuova normativa introdotta nel 2017.
La Corte di Appello, in sede di rinvio, ha riesaminato il caso attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione e, nel 2024, ha confermato la condanna originaria. L’imputato ha quindi proposto un nuovo ricorso per Cassazione, questa volta sollevando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale.
Il Ricorso Inammissibile nella Decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. La decisione si fonda su un punto procedurale cruciale: il motivo di ricorso relativo alla recidiva era una questione completamente nuova, mai sollevata nell’atto di appello originale del 2018. La Cassazione ha sottolineato che non è consentito introdurre nuove censure per la prima volta in sede di legittimità, specialmente se queste non erano state sottoposte all’esame del giudice d’appello.
Inoltre, la Corte ha precisato che il precedente annullamento con rinvio aveva un perimetro ben definito e non riguardava la recidiva, ma unicamente l’applicabilità di una specifica modifica normativa. Di conseguenza, il nuovo giudizio della Corte di Appello era vincolato a quel tema e il ricorrente non poteva sfruttare questa fase per ampliare l’oggetto del contendere.
Le Motivazioni della Decisione
Il ragionamento della Corte di Cassazione si articola su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il principio della devoluzione, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sui punti della sentenza che sono stati specificamente contestati. Poiché l’imputato non aveva mai contestato l’applicazione della recidiva nel suo atto di appello, la questione era da considerarsi definita e non più discutibile.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello, infatti, aveva fornito un percorso argomentativo logico e coerente per confermare il trattamento sanzionatorio, tenendo conto delle indicazioni della Cassazione. Ignorare questa motivazione e presentare un motivo di ricorso nuovo e non pertinente ha reso l’impugnazione priva di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Evidenzia l’importanza strategica di formulare un atto di appello completo ed esaustivo, sollevando sin da subito tutte le possibili censure contro la sentenza di primo grado. Sperare di introdurre nuovi argomenti in Cassazione è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo, previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione ribadisce che il processo ha delle fasi e dei limiti invalicabili, posti a garanzia della funzionalità e della certezza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava un motivo nuovo – una censura sulla recidiva – che non era stato presentato nel precedente atto di appello, contravvenendo al principio che vieta di introdurre nuove questioni per la prima volta in Cassazione.
Cosa significa “annullamento con rinvio” in questo caso?
Significa che la Corte di Cassazione aveva precedentemente annullato una decisione della Corte d’Appello, ma solo riguardo a un punto specifico (il trattamento sanzionatorio), e aveva rimandato il caso allo stesso giudice per una nuova valutazione limitatamente a quell’aspetto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2024 che, pronunciandosi a seguito della sentenza n. 2287-2021 del 19 novembre 2020, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Firenze dell’i marzo 2019 limitatamente la trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze resa in data 5 novembre 2018, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e 240 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso il 27 luglio 2017 in Firenze.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio sulla sussistenza de recidiva specifica e infraquinquennale, sotto il profilo del vizio di motivazione, è inammissib dovendosi considerare, da un lato, che l’atto di appello proposto il 19 novembre 2018 non conteneva censure sull’applicazione della recidiva e, dall’altro, che la ragione dell’annullament della sentenza rescindente ha riguardato unicamente l’inapplicabilità al caso di specie del novum introdotto dalla legge n. 103 del 2017 all’art. 624 bis cod. pen., aspetto questo di cui la Corte di appello ha puntualmente tenuto conto in sede di rinvio, pervenendo tuttavia alla conferma del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice all’esito di un percorso argomentativ razionale e coerente (pag. 5-6 della sentenza impugnata), con cui il ricorso non si confronta.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.