Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che l’odierno ricorrente non aveva censurato, con i motivi di appello, la mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen. da parte del primo giudice e nemmeno la mancata rivalutazione della sua pericolosità sociale a seguito della sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari con la conseguente sospensione della misura di prevenzione oggetto della violazione di cui al capo di imputazione;
Ritenuto, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316);
Considerato, altresì, che nel ricorso per cassazione non viene dedotto che le due questioni sopra indicate siano state prospettate all’esame della Corte di appello e che, inoltre, di esse manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata;
Ritenuto, in ogni caso, che in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019 , Rv. 276806 – 01);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.