Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Introdotti Troppo Tardi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità questioni che dovevano essere sollevate nei precedenti gradi di giudizio. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza di una strategia difensiva completa fin dal primo grado, evidenziando come l’omissione di una richiesta possa portare a un ricorso inammissibile e alla condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa basava il proprio ricorso su due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancata valutazione della possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. In secondo luogo, contestava la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all’articolo 99 del codice penale, riguardante la recidiva.
La Decisione della Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali nette che meritano un’analisi approfondita.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno portato i giudici a considerare il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Il Principio di Preclusione: Nuove Questioni in Cassazione
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha sottolineato che la questione relativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era mai stata sollevata nei confronti dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Di conseguenza, su questi ultimi non gravava alcun obbligo di motivare sul punto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non è possibile lamentare in Cassazione un vizio di omessa motivazione su un profilo che non è mai stato dedotto in precedenza. Introdurre nuove tematiche nel giudizio di legittimità è una pratica preclusa, che rende il relativo motivo del ricorso inammissibile.
La Genericità del Motivo sulla Recidiva
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla recidiva, la Corte lo ha ritenuto ‘aspecifico’. Ciò significa che la difesa non ha mosso una critica puntuale e argomentata contro la motivazione, seppur sintetica, fornita dalla Corte d’Appello. Il ricorso, infatti, non si confrontava con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, risultando in una contestazione generica e non pertinente. Una motivazione, anche se breve, se viene considerata congrua ed esaustiva dal giudice di legittimità, non può essere censurata con un motivo di ricorso che non ne individui le specifiche criticità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per la pratica legale. Evidenzia l’importanza cruciale di definire una strategia difensiva completa fin dalle prime fasi del processo. Tutte le possibili eccezioni, richieste e questioni, come l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, devono essere presentate e argomentate davanti al giudice di primo e secondo grado. Attendere il giudizio di Cassazione per sollevare nuove questioni è un errore procedurale che porta inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per l’assistito. Inoltre, la pronuncia ribadisce la necessità di formulare i motivi di ricorso in modo specifico e dettagliato, confrontandosi criticamente con la sentenza che si intende impugnare, pena la stessa sorte di inammissibilità.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la Corte ha stabilito che si tratta di una questione che doveva essere sollevata nei gradi di merito. Introdurla per la prima volta in Cassazione rende il motivo di ricorso inammissibile perché i giudici di merito non avevano alcun obbligo di pronunciarsi su un punto non richiesto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in modo generico e non si confronta criticamente con la specifica motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la difesa non ha adeguatamente contestato la motivazione, seppur sintetica, della Corte territoriale, rendendo il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLANOVA MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., è precluso riguardando una questione che non aveva mai formato oggetto di sollecitazione alcuna nei confronti dei giudici di merito su cui, pertanto, non gravava un obbligo di motivare sul punto e, correlativamente, non essendo deducibile un vizio di legittimità per omessa motivazione su un profilo non dedotto (cfr., tra le altre, Sez. 5 – , n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 – 01;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine all’art. 99 cod. pen., è aspecifico non confrontandosi con la sia pur sintetica ma, tuttavia, congrua ed esaustiva, motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto specifico (cfr., pag. 3 della sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliee Estmiore