Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3468 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3468 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANDULLI NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 31 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 29 gennaio 2024, con la quale COGNOME NOME era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 – così riqualificata.l’originaria imputazione – e veniva assolta per il reato di furto aggravato per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale, nel confermare l’impianto accusatorio e la statuizione sanzionatoria, riteneva infondato il motivo di gravame, ribadendo la correttezza del trattamento sanzionatorio applicato incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME, denunciando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
La ricorrente lamenta un difetto di onere motivazionale in quanto le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale sarebbero fondate su moduli prestampati, affermazioni apodittiche e mancanza di completezza, risultando non assolto l’onere di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto relativo a motivo non proposto con il gravame e, comunque, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l’impugnativa.
La ricorrente si è limitata a rappresentare, senza alcun riferimento concreto, l’assenza di motivazione, a fronte di una sentenza di appello che, nel confermare quella di primo grado, ha compiutamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla congruità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio, uniche doglianze proposte con il gravame. Il tema della responsabilità, quindi, non è stato affrontato in maniera specifica dalla Corte territoriale in quanto rimasto estraneo al gravame.
Tale risultanza rende inammissibile la censura proposta con il ricorso.
Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dall’odierno Collegio, “in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello –
trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.” (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631 – 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632 – 01 ; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368 – 01).
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025