Ricorso inammissibile: Quando i Motivi Nuovi Bloccano la Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede è regolato da norme procedurali molto rigide. Un errore nella strategia difensiva nei gradi precedenti può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla tardiva presentazione di un motivo di doglianza, sottolineando l’importanza di una difesa attenta fin dall’appello.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, nel suo atto, sollevava una specifica questione giuridica relativa a una circostanza aggravante del reato di truffa, prevista dall’articolo 640 del codice penale. In particolare, la difesa lamentava una violazione di legge nell’applicazione di tale aggravante da parte dei giudici di merito.
Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali emergeva un dettaglio cruciale: questa specifica contestazione non era mai stata sollevata nel precedente atto di appello. I motivi di gravame presentati in secondo grado non includevano la censura che, invece, si intendeva far valere per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta e concisa, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a vedere respinta la propria impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipicamente prevista in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Il Principio Devolutivo e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione di un principio fondamentale del processo penale, cristallizzato nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non è possibile dedurre in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
La Corte ha spiegato che l’appello ha un ‘effetto devolutivo limitato’: il giudice del gravame è chiamato a pronunciarsi solo sulle specifiche questioni che gli vengono sottoposte con i motivi di impugnazione. Tutto ciò che non viene contestato in appello si considera accettato e non può essere ‘recuperato’ in un momento successivo, ovvero nel giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, la violazione di legge relativa all’aggravante non era stata oggetto dei motivi di appello. Pertanto, introdurla per la prima volta in Cassazione costituiva la proposizione di un motivo nuovo, non consentito dalla legge. La Corte ha inoltre precisato che, qualora il ricorrente avesse ritenuto che la sentenza d’appello avesse riepilogato in modo errato o incompleto i suoi motivi di gravame, avrebbe dovuto contestare specificamente tale riepilogo nel ricorso, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale: la strategia difensiva deve essere completa e ben definita fin dal primo atto di impugnazione. L’appello non è una tappa intermedia, ma il momento cruciale in cui si definisce il perimetro delle questioni che potranno, eventualmente, essere portate all’attenzione della Cassazione. Omettere un motivo di gravame in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere per sempre la possibilità di farlo valere. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter riesaminare l’intera vicenda, ma un giudice della legge, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali sulla base delle contestazioni già formulate. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un esito con conseguenze economiche significative.
È possibile presentare nuovi motivi di ricorso direttamente in Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza stabilisce che un motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità se non è stato precedentemente dedotto come motivo di appello, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non fosse stato presentato in appello?
La Corte lo ha dedotto dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, specificando che il ricorrente avrebbe dovuto contestare tale riepilogo nel ricorso se lo avesse ritenuto incompleto o non corretto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORRINO NOME NOME NOME MASSAROSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, invero, si tratta di una violazione di legge che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.