Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Divieto di Introdurre Nuovi Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica processuale, sottolineando come un ricorso inammissibile possa derivare dalla presentazione di motivi nuovi, mai sollevati nei precedenti gradi di giudizio. La vicenda riguarda un caso di detenzione di sostanze stupefacenti, ma il principio affermato ha una valenza generale e cruciale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Roma alla pena di tre anni di reclusione e 16.000 euro di multa. La condanna, che riformava parzialmente la decisione di primo grado, riguardava il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Contro questa sentenza, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la parola_chiave: una strategia processuale errata
Nel suo ricorso, l’imputato ha lamentato un vizio di motivazione e una violazione di legge. Nello specifico, ha sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto contestato nell’ipotesi di minore gravità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (il cosiddetto “spaccio di lieve entità”). Tuttavia, questa specifica richiesta non era mai stata avanzata nei motivi di impugnazione presentati davanti alla Corte d’Appello. Questo errore strategico si è rivelato fatale, portando a un verdetto di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione, dichiarandolo manifestamente infondato e inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, i motivi sono stati giudicati generici, privi di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e non supportati da una critica puntuale e necessaria. La Corte ha richiamato il principio, già sancito dalle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2016), secondo cui un ricorso per essere ammissibile deve contenere un’analisi critica della decisione contestata.
Il punto cruciale, però, è un altro: la richiesta di riqualificazione del reato era una censura del tutto nuova. La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma non può esaminare questioni che non le siano state devolute nei gradi precedenti. Introdurre per la prima volta un argomento in Cassazione è una violazione delle regole procedurali, che rende il motivo, e di conseguenza l’intero ricorso, improponibile. La Corte ha quindi concluso che si trattava di una “censura improponibile per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia una regola fondamentale del processo penale: la strategia difensiva deve essere costruita e articolata fin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile “tenere in serbo” argomenti per poi presentarli per la prima volta in Cassazione. Un’impostazione di questo tipo porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di appello completi e dettagliati, che esauriscano tutte le possibili doglianze. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende, come accaduto nel caso di specie.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No. L’ordinanza chiarisce che una censura proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità è improponibile. I motivi di ricorso in Cassazione devono basarsi su questioni già sollevate e discusse nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato considerato generico oltre che nuovo?
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici perché non contenevano una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a presentare argomenti nuovi senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma pronunciata in data 19/12/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, nonché nuovi atteso il ricorrente non aveva richiesto la suddetta riqualificazione nei motivi di impugnazione in appello e pertanto si tratta di censura improponibile per la prima volta dinanzi al giudice dì legittimità, ai sensi dell’art.606 cpv. cod.proc.pen.
Evidenziato che all’inammíssibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Pr *lente Il Consigliere estensore