Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come e perché un’impugnazione possa essere dichiarata inammissibile. Affrontando un caso di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, la Suprema Corte stabilisce principi fondamentali sui limiti del ricorso e sulla valutazione della congruità della pena. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una corretta strategia processuale fin dai primi gradi di giudizio, evidenziando come la mancata proposizione di specifici motivi in appello precluda la loro discussione in sede di legittimità. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, previsti rispettivamente dagli articoli 341-bis e 337 del codice penale. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, determinando una pena di quattro mesi di reclusione. Nella sua decisione, la Corte territoriale aveva tenuto conto sia della gravità della condotta sia di alcuni elementi a favore dell’imputato, come il riconoscimento di un parziale vizio di mente e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due argomentazioni principali: la presunta incompatibilità del dolo (l’intenzione di commettere il reato) con il suo stato di parziale incapacità mentale e l’eccessività della pena inflitta. La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il primo motivo di rigetto risiede in una regola fondamentale del processo penale: non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione motivi che non sono stati specificamente sollevati nel giudizio d’appello. Il ricorrente, infatti, non aveva contestato in appello la sussistenza del dolo in relazione al suo vizio di mente. Tale omissione ha reso la questione non proponibile davanti alla Corte di legittimità, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
La Valutazione sull’Eccessività della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha chiarito che la determinazione della misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione è assente, contraddittoria o palesemente illogica.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua scelta, basando la quantificazione della pena sulla gravità concreta della condotta e sulle modalità del fatto. Aveva inoltre già bilanciato questi aspetti con elementi favorevoli all’imputato, applicando le diminuzioni previste per il vizio parziale di mente e per le attenuanti generiche. La pena finale di quattro mesi di reclusione è stata quindi ritenuta il risultato di una valutazione corretta e ben motivata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Da un lato, la questione del dolo e della sua compatibilità con il vizio parziale di mente non era stata sollevata in appello, costituendo quindi un motivo nuovo e, come tale, inammissibile in sede di legittimità. Dall’altro, le deduzioni sull’eccessività della pena sono state considerate manifestamente infondate. La Suprema Corte ha ribadito che la pena era stata determinata in modo logico e coerente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti: la gravità oggettiva della condotta, lo stato di parziale incapacità dell’imputato e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L’esito finale, quattro mesi di reclusione, è stato considerato un congruo bilanciamento di tutti questi fattori.
Le Conclusioni
La decisione ribadisce due principi cardine del processo penale. In primo luogo, la strategia difensiva deve essere completa fin dal giudizio d’appello, poiché eventuali omissioni non possono essere sanate in Cassazione. In secondo luogo, la valutazione del giudice di merito sulla misura della pena è ampiamente discrezionale e può essere censurata solo in caso di vizi logici evidenti nella motivazione. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei necessari presupposti di legge.
È possibile presentare motivi di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile proporre motivi di ricorso, come quelli relativi alla compatibilità tra dolo e vizio parziale di mente, se questi non sono stati specificamente sollevati nel precedente grado di giudizio, ossia in appello.
Come viene valutata dalla Cassazione la richiesta di ridurre una pena considerata eccessiva?
La Cassazione ritiene tale richiesta manifestamente infondata se il giudice di merito ha determinato la pena con una motivazione logica e coerente, basandola sulla gravità della condotta e bilanciandola correttamente con eventuali circostanze attenuanti, come un parziale vizio di mente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il 13/03/1974
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti non essendo stata proposto, in appello, motivo sul dolo e sulla sua compatibilità con il vizio parziale di mente né sulla sussistenza di condizioni che rendessero l’imputato totalmente incapace di intendere e di volere e, comunque, le deduzioni difensive, sull’eccessività della pena sono manifestamente infondate essendo stata la pena determinata in ragione della gravità della condotta, per le concrete modalità del fatto correttamente valutate per determinare la misura della pena, anche in presenza del ritenuto stato di parziale incapacità e con applicazione delle circostanze attenuanti generiche (la pena è stata determinata in mesi quattro di reclusione, in esito delle disposte diminuzioni);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La Consigliera reprte
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