Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Grottaglie il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in data 2/2/2024 uditala relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2/2/2024, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce del 27/12/20923 con la quale era stata applicata nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in cercare in relazione ai delitti associativi di cui ai capi 416 bis c.p. e 74 d.p.r. 309 /90 ( ca 1 e 16) e per alcune fattispecie in materia di stupefacenti riportate al capo 59). Si contesta all’indagato di aver preso parte al sodalizio mafioso operante nel territorio di Statte, promosso diretto e organizzato da RAGIONE_SOCIALE, ” nel solco
tracciato dal RAGIONE_SOCIALE“, organizzazione che si avvaleva della forza di intimidazione derivante dalla esecuzione di atti violenti nel cui ambito il COGNOME, secondo l’impostazione accusatoria, aveva assunto il ruolo di esecutore di atti intimidatori legati alla riscossioni dei crediti per la cessione sostanze stupefacenti e di custode della sostanza stupefacente con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 .
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell’indagato il quale deduce il vizio di carenza di motivazione o motivazione apparente quanto alla ritenuta sussistenza del delitto associativo posto che il giudice cautelare non avrebbe dato contezza dell’esistenza della nuova consorteria mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“, dando per scontata la sua esistenza e la sua derivazione dal RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, rimasta, invero, indimostrata.
Con un secondo ordine di argomentazioni la difesa contesta poi l’ appartenenza del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE con ruolo di addetto alle spedizioni punitive per il recupero dei crediti derivanti dalla cessione di sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo con il quale si contesta la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo di cui all’art. 416 bis c.p., co riferimento alla consorteria criminale denominata RAGIONE_SOCIALE, non è consentito in sede di legittimità poiché non proposto in sede di riesame.
Deve, infatti, ritenersi preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimi motivi di censura non sollevati in sede di riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio, in applicazione del principio generale ricavabile dall’art. 606 c.p.p comma 3, secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge quando queste non siano già state dedotte davanti al giudice di merito di secondo grado, a meno che non siano rilevabili d’ufficio o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p., in quanto i relativi presupposti di fatto non sono stati già esaminati dal giudice del merito (Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014,Rv. 260952; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226; Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419; Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, Rv. 242822).
Dal testo dell’ordinanza (pag.2), risulta che nessun rilievo era stato mosso in ordine alla sussistenza del RAGIONE_SOCIALE mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE, pertanto il motivo prospettato in questa sede appare vieppiù inammissibile.
Va comunque osservato che il vizio dedotto non sussiste, l’ordinanza impugnata a pag. 4 dà conto della natura mafiosa del RAGIONE_SOCIALE, evidenziando come lo stesso si fosse collocato nel medesimo ambito territoriale in cui in precedenza operava il RAGIONE_SOCIALE, ricollegandosi a quel sodalizio e sfruttandone la fama criminale in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni del gruppo originario e le proprie di tal che deve ritenersi che la motivazione, come accade in ipotesi di articolazione mafiosa periferica, non necessitasse di un approfondimento in ordine al profilo dell’esteriorizzazione del metodo mafioso. Questa Corte (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270290), ha chiarito che il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile – con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di competenza – anche in difetto della commissione di reatifine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazio imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico.
Nel caso di specie non ci si trova di fronte né ad una nuova articolazione criminale avente struttura autonoma e originale completamente sganciata dalla casa madre, di tal che sarebbe necessaria la verifica dell’esteriorizzazione del metodo mafioso, né ad un’articolazione periferica della casa madre collegata a quella originaria, posto che, secondo quanto osservato dal Tribunale, la neoformazione denominata “RAGIONE_SOCIALE“, risultava sovrapponibile al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed operante, senza soluzione di continuità con quella, nello stesso settore e nell’ambito dello stesso territorio. Ne consegue che anche in questo caso, come per la “locale”, deve ritenersi non necessaria i fini della dimostrazione della natura mafiosa dell’associazione, l’esteriorizzazione del metodo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 27029).
Con riguardo, poi, alla ritenuta partecipazione del ricorrente al suddetto RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale (pagg. 6 e 7 dell’ordinanza), ha richiamato intercettazioni telefoniche che davano conto dell’esecuzione dal parte del COGNOME di episodi intimidatori, in particolare quello in danno di Palazzo Walter a dimostrazione dell’intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso.
La difesa non si confronta con tale argomentata decisione, reiterando doglianze generiche e meramente confutative.
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p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma Iter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17/5/2024