Ricorso inammissibile: non si possono introdurre nuove questioni di fatto in Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare tutte le proprie argomentazioni sin dai primi gradi di giudizio. Introdurre una questione di fatto per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. È quanto ribadito dalla Suprema Corte con una recente ordinanza in materia di abusi edilizi.
I Fatti del Caso: Abuso Edilizio e Ordine di Demolizione
Il caso trae origine da una condanna per reati edilizi, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile per la violazione degli articoli 44, lettera B), e 95 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), per opere realizzate senza i dovuti permessi. Oltre alla pena dell’arresto e dell’ammenda, la sentenza di condanna prevedeva l’ordine di demolizione delle opere abusive.
La Strategia Difensiva e il Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo. Sosteneva che l’ordine di demolizione fosse illegittimo poiché avrebbe inciso sulla proprietà di un terzo soggetto, estraneo al reato, violando così diverse norme, tra cui gli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione.
Tuttavia, un’analisi degli atti processuali precedenti rivelava un dettaglio cruciale: questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nell’atto di appello. In quella sede, la difesa si era concentrata esclusivamente sulla richiesta di assoluzione, sulla prescrizione del reato e sulla rideterminazione della pena.
La Decisione della Corte: perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è di natura squisitamente processuale e riafferma un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può valutare questioni di fatto che non siano state precedentemente sottoposte all’esame del giudice d’appello.
Sollevare per la prima volta in Cassazione la problematica relativa alle ripercussioni della demolizione sulla proprietà di un terzo significa introdurre un ‘tema fattuale nuovo’. La Corte di Appello non si è pronunciata su questo punto semplicemente perché non le è stato chiesto di farlo. Di conseguenza, non si può accusare la corte territoriale di aver omesso una pronuncia su una questione che non le era stata devoluta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. Questo strumento serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non a rivedere l’intero processo o ad analizzare elementi di fatto non discussi in precedenza. Permettere l’introduzione di nuove questioni fattuali in sede di legittimità snaturerebbe la funzione della Cassazione e violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione di merito.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 16610 del 2017), secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. In virtù di questo principio consolidato, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dal primo grado di giudizio e, soprattutto, nell’atto di appello. Ogni potenziale motivo di contestazione, sia di fatto che di diritto, deve essere chiaramente esposto al giudice del merito. Omettere un’argomentazione in appello significa, nella maggior parte dei casi, precludersi la possibilità di farla valere davanti alla Corte di Cassazione.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo, previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, di pagare le spese del procedimento e una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché ha introdotto per la prima volta in Cassazione un argomento di fatto – l’incidenza della demolizione sulla proprietà di un terzo – che non era stato sollevato nell’atto di appello. Non si possono presentare questioni fattuali nuove nel giudizio di legittimità.
È possibile sollevare nuovi argomenti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile sollevare questioni di fatto nuove. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) sulla base delle questioni già discusse nei precedenti gradi di giudizio, non di riesaminare i fatti del caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2C23 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell’8 giu che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 18 novembre 2022, NOME COGNOME era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, a di mesi 2 di arresto ed euro 7.600 di ammenda, in relazione ai reati ex art. 44 let d.P.R. n. 380 del 2001, fatti accertati in Sciacca il 27 ottobre 2017.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo del degli art. 44 lett. B) del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 2, 9 e 42 Cost., la s demolizione, ritenuta idonea a incidere sulla proprietà di un terzo estraneo inammissibile, in quanto volto a introdurre nel giudizio di legittimità un tema fat dovendosi considerare che la questione circa le eventuali ripercussioni della demolizio stata devoluta nell’atto di appello, incentrato solo sulla richiesta di assoluzione sull’invocata prescrizione del reato e sul trattamento sanzionatorio (rideterminazione e benefici di legge), per cui la questione proposta nel ricorso non può ritenersi questa sede, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali i appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cogni
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma clell’art. 616 cod proc. pen. pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in f della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.