Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27790 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cosenza il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso l’ordinanza n.r.g. 1291/2023 in data 11/1772024 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale a sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022,, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11 gennaio 2024, a seguito di giudizio di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 29 luglio 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale era stata rigettata l’istanza volta alla sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
NOME COGNOME risulta essere stato raggiunto da provvedimento restrittivo della libertà personale in quanto ritenuto gravemente indiziato di essere partecipe di una associazione di tipo mafioso facente capo a NOME COGNOME (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, cod. pen.), nonché per il reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 512-bis, cod. pen.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del COGNOME, deducendo:
2.1. Carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 416bis cod. pen.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata presenta vizi motivazionali in quanto nella stessa non si è tenuto conto, ai fini della valutazione della contestata partecipazione del COGNOME all’associazione di tipo mafioso, degli elementi sopravvenuti indicati nell’atto di gravarne ed in particolare COGNOME dichiarazioni sopravvenute a seguito della scelta di collaborazione con la giustizia di NOME COGNOME intervenuta nel 2023.
Infatti, secondo parte ricorrente, le dichiarazioni del COGNOME avrebbero ridimensionato il ruolo del COGNOME all’interno del sodalizio criminale, ciò in quanto il predetto collaboratore di giustizia da un lato ha ammesso che i veicoli di cui al capo 146 della rubrica COGNOME imputazioni erano di sua proprietà e di averli fatti fittiziamente intestare a NOME COGNOME ma, dall’altro, ha poi aggiunto che non gli risulta che il COGNOME sia affiliato alla cosca «sebbene in passato abbia gravitato attorno a soggetti della criminalità, in particolare COGNOME NOME nel settore della security».
Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la motivazione dell’ordinanza impugnata è carente e contraddittoria nella parte in cui si ritiene che le dichiarazioni del COGNOME non possono assurgere ad elemento di novità in grado / v
disarticolare il compendio indiziario. Avrebbe, infatti, errato il Tribuna ritenere che ci si trovi in presenza di un giudicato cautelare, in qua dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia sono intervenute in un momen successivo rispetto all’emissione del provvedimento cautelare genetico.
Osserva, ancora, la difesa del ricorrente, che i giudici della ca sarebbero incorsi in un travisamento della prova laddove ianno rilevato u cogestione del COGNOME nei servizi di vigilanza dei locali, ciò in guanto tale sp condotta risulta contestata esclusivamente al fratello dell’indagato.
2.2. Contraddittorietà e carenza di motivazione dell’ordinanza impugnat ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275, c cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la decisione del Tribunale in ordine permanenza COGNOME esigenze cautelari è fondata su una non corretta valutazione d compendio indiziario in quanto il nuovo inquadramento della posizione del COGNOME avrebbe consentito di ritenere idonea l’applicazione di una misura cautelare me afflittiva e di ritenere comunque superato il pericolo concreto di recidivanza.
A ciò si aggiungerebbe, infine, anche l’errata valutazione del profilo d attualità COGNOME esigenze cautelari, atteso che l’unica collocazione temporale condotta del COGNOME risalirebbe, secondo le dichiarazioni rese dal collaborator giustizia COGNOME, al 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricors articolazioni in qua · divue ere dicbUrato inammissibile in entrambe le sue · 4. l con mpo genericel e manifestamentC infondato.
Infatti la difesa del ricorrente si limita ad evidenziare che il ma indiziario nei confronti del COGNOME COGNOME è arricchito a seguito COGNOME sopravv dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME COGNOME COGNOME si è l a riportare un breve stralcio, dichiarazioni che ridimensionerebbero il r dell’imputato all’interno del sodalizio mafioso in contestazione.
Tuttavia, il ricorso non si confronta con gli altri elementi in nell’ordinanza impugnata ed in particolare con le dichiarazioni degli collaboratori di giustizia che il Tribunale ha osservato essere state già vagl sede di riesame e non indica in modo specifico, confrontandosi con esse, in c modo le sopravvenute dichiarazioni del COGNOME sarebbero in grado di scardinar o comunque affievolire l’impalcatura accusatoria che ha già formato oggetto giudicato cautelare.
Anche con riguardo all’asserito travisamento probatorio nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel momento in cui ha ritenuto il coinvolgimento del COGNOME nei servizi di vigilanza dei locali, parte ricorrente non si confronta con l affermazioni sul punto contenute nell’ordinanza impugnata, non spiega le ragioni per le COGNOME tale vizio della motivazione si porrebbe in contrasto con le risultanze del restante materiale probatorio, da COGNOME atti emergerebbe tale travisamento e, comunque, quale incidenza avrebbe lo stesso sulla valutazione complessiva della posizione dello stesso COGNOME.
Quanto appena osservato, che determina l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, presenta poi incidenza diretta anche sul secondo motivo di corso.
Innanzitutto, devesi rilevare che la difesa ha prospettato il fatto le dichiarazioni del COGNOME avrebbero ridimensionato il ruolo del COGNOME all’interno del sodalizio criminale, ma se detto ruolo, ancorché ridimensionato, consente di configurare comunque la partecipazione del COGNOME al sodalizio ex art. 416-bis cod. pen. la invocata misura degli arresti domiciliari non gli sarebbe comunque concedibile per espresso disposto di legge.
Il Tribunale del riesame ha chiarito – seppure con motivazione sintetica che permane la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen. e che tale quadro può essere adeguatamente salvaguardato esclusivamente con la misura in atto indispensabile per impedire la reiterazione di fatti analoghi.
Per il resto la difesa del ricorrente si è limitata a fare generica menzione di una vicenda del 2014 ed a ricordare che il COGNOME ha precedenti penali risalenti nel tempo e non ha pendenza giudiziarie ulteriori, elementi anch’essi all’evidenza già noti ed in precedenza valutati dai giudici della cautela e che non consentono, allo stato, di ritenere mutato il quadro cautelare.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento COGNOME spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, COGNOME disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto pe provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOME spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE COGNOME ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 giugno 2024.