Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14145 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICENZA il 13/05/2003
avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE COGNOME di VICENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Vicenza ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro cinquemila di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cu all`nrt. 1 0-his d.!gc. GLYPH -1 9.9P, n. 9″ per nec.i . fntto GLYPH ingrc.sco n GLYPH inni io nor occorci , ··· GLYPH · · · GLYPH · · GLYPH ·-·· ·-· GLYPH ·-· · GLYPH · GLYPH · trattenuto – in territorio italiano, in violazione delle relative disposizioni di legge.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex ari- fI GLYPH rnrnm I IcFF hl nri o) rnri nrnr non GLYPH a rtir-nlai in 1-ro GLYPH winla-7inno e fisa. applicazione dell’art. 10-bis comma 6 T.U. imm.; difetto di motivazione, in ordine al diniego di concessione della particolare tenuità; mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche).
nu uni-r n al nrimn mnfil/n in nartirnlaro enci-iono il rirnrrnF di awor ronnlari7-tnra In propria posizione medio tempore, fra il fatto e l’emissione della sentenza impugnata, come da documentazione ora prodotta (la difesa prospetta anche un argomento di carattere logico, affermando che – all’indomani della prima udienza – l’imputato ha ricevuto notifica della dat relnr, i nre,nr -ice n GLYPH nnì renInfi,,, GLYPH re,r1,nlen GLYPH rent,r1 i nr,1-e, cnr . 4 -n GLYPH irlenn4 -i4 -; e eeet, ‘../ LA Il I 1.4 III GLYPH JI L/ 1.3I I GLYPHi GLYPH I GLYPH V LI GLYPH …ALLA…LI ILA,…’.111,4l,0 I I IL. LI ilAe I LL. GLYPH LLA LI I evve ev LUI rilasciata il 25/09/2023, ossia in epoca antecedente, rispetto alla sentenza; circostanza dovrebbe dimostrare, in ipotesi difensiva, l’avvenuta regolarizzazione della posizione condannato, che – se fosse stato ancora privo di permesso di soggiorno – non avrebbe ottenuto ‘rete -uni -n Ai tAcern4 -ii -2 2 le v v…ve evi …v ve 11,1,111L.LLA je
I primi due motivi sono da ritenersi inammissibili, sostanzialmente in forza considerazioni tra loro sovrapponibili. E infatti, la documentazione posta a fondamento del nrins GLYPH Ano, I inn -rn nese” GLYPH ci -ni -n rsr·nrInf -4 -, A. er -nn1 -ce il rei. erli,ice Ai rele,r -ifes rrIcsntr,, il nrnccirenlir.,,,,}n 1..11111M LAM9111,11111[..LA 1,, GLYPH A L LA GLYPH Leva *AI eLv Il yeuve.e., LI / , e e eve ete I.. Il ire vvvevy …..LI eLv art. 34 d.lgs. n. 286 del 1998, parimenti, non è stato oggetto di specifica domanda dinanzi Giudice di pace. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce – per la prim all’interno del giudizio dì legittimità – la postulazione di una non consentita rivisitazione, s de! rnerite, deiVacc,artamoni-n ci scel inf-n nolln sontena im-ugnata.
Quanto al mancato riconoscimento delle generiche, deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove potrin risiiiti es , .rcit.to congri iarne.nte, !ogic.ni , 2nt, 2 ed 2rv-h,, GLYPH m rmn GLYPH con il egner>ie principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non rich necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle c che reclamino una rivalutazione di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazio di dati clic , si assumano essere stati indebitamente nroi-ormocci noll’annro7-iamonf-n GLYPH giiiclice impugnato.
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inccore riirhiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process
– non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in fa
Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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