Ricorso inammissibile in Cassazione: il divieto di nuove richieste
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 47439/2023 offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione richieste che dovevano essere formulate nei precedenti gradi di giudizio. Il caso analizzato porta a dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna definitiva dell’imputato.
I fatti di causa
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa in questa sede era la richiesta di riconoscimento di una specifica circostanza attenuante: quella prevista dall’articolo 62, n. 6 del codice penale, relativa all’integrale risarcimento del danno prima del giudizio. La difesa sosteneva che tale elemento dovesse portare a una riduzione della pena applicata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un duplice ordine di ragioni, entrambe decisive per l’esito del procedimento. Oltre a confermare la condanna, la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le motivazioni e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione sulla base di due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha evidenziato la tardività della richiesta. La domanda di riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno era stata formulata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Questo viola un principio cardine del processo penale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuove istanze, ma solo di controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge. Introdurre nuove richieste in questa fase processuale è proceduralmente vietato e costituisce una classica causa di inammissibilità dell’impugnazione.
In secondo luogo, e in ogni caso, i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già, seppur implicitamente, esaminato e scartato la rilevanza dell’offerta risarcitoria ai fini dell’attenuante specifica. Dal percorso logico della sentenza impugnata emergeva, infatti, che il risarcimento era stato considerato idoneo a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. Avendo già ‘utilizzato’ tale elemento fattuale per un diverso fine (bilanciamento tra circostanze), il giudice di secondo grado ne aveva implicitamente escluso la valenza come attenuante autonoma. Di conseguenza, la questione non poteva essere riproposta come un vizio della sentenza in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sulla rigorosità formale e sostanziale richiesta per adire la Corte di Cassazione. Sottolinea come la strategia difensiva debba essere costruita e completata nei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Presentare un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta la cristallizzazione della condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici. È quindi cruciale che ogni elemento a difesa, incluse le richieste di attenuanti, sia tempestivamente sollevato nelle sedi appropriate, per evitare di incorrere in una pronuncia di inammissibilità.
È possibile chiedere il riconoscimento di una nuova attenuante per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di una nuova attenuante, come quella per l’avvenuto risarcimento del danno, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
In che modo la Corte d’Appello aveva già valutato l’offerta di risarcimento?
La Corte d’Appello aveva considerato l’offerta di risarcimento non per riconoscere l’attenuante specifica dell’art. 62, n. 6 cod. pen., ma come elemento per giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. Secondo la Cassazione, questa valutazione implicava l’esclusione del riconoscimento dell’attenuante richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47439 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che la richiesta di riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6 cod. pen. è stata proposta per la prima volta in Cassazione; e che, comunque, dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio emerge l’esclusione implicita del riconoscimento dell’attenuante tenuto conto che l’offerta di risarcimento è stato ritenuto idoneo a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata (pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 10/10/2023