Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale per omessa no all’imputato dell’avviso di chiusura dell’indagini preliminari ai sensi dell’art. proc.pen. e l’omessa notifica del decreto di citazione in appello; con il secondo motivo d vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, negand stupefacente consegnato fosse destinato a terzi; con il terzo motivo, lamenta l riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; con il qu si duole in ordine al trattamento sanzionatorio.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato, di fatto, che la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art 161, comma 4, cod. proc il difensore, posto che la notifica presso il domicilio dichiarato dall’imputato innanzi giudiziaria, non era andata a buon fine. Correttamente poi il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale l’omessa notifica all’imputato dell’av 415 bis cod. proc. pen., prima della richiesta di rinvio a giudizio, non rientra tra le ca assoluta ed insanabile e considerato che la citazione dell’imputato e la richiesta giudizio sono state notificate ritualmente, sicché le facoltà difensive non sono sta limitate. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desume ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico de avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed e pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano gi
La seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione d precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le d difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censura sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 4 della sentenza gravata, laddove ha descritto la puntuale organizzazione della consegna dello stupefacente, avvenuto sotto l percezione degli operanti di polizia, i quali hanno osservato l’imputato avvicinarsi
parcheggiata, che era stata previamente aperta a distanza, con un telecomando, da pa coimputato COGNOME, e depositare all’interno dell’auto una busta bianca, che poi si contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina confezionata in maniera c rendono inequivoca la destinazione allo spaccio. Dall’organizzazione logistica, dal dato p e dalla suddivisione dello stupefacente in involucri separati, il giudice d’appello logicamente che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio, confermando la riconducibi fatti nell’ambito della fattispecie descritta nel quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della cau punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cessazio sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar co ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’ ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla personalità de gravato da precedenti penali anche specifici.
Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi, ha richiamato le statuizioni del giudice di primo grado e conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la pena base in misura superiore edittale, in relazione alla recidiva specifica e dei precedenti penali, elementi signif perdurante inclinazione a commettere reati.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente