Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Notifica al Difensore d’Ufficio
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnalando che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata nel merito. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce principi fondamentali in materia di notifiche all’imputato irreperibile e di specificità dei motivi di ricorso, offrendo spunti di riflessione essenziali per chiunque operi nel settore legale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta nel 1994, che è stata successivamente aggravata dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria nel 2011. L’interessato ha proposto appello avverso tale aggravamento, ma il Tribunale di Sorveglianza lo ha rigettato.
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, l’interessato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge, in particolare dell’art. 178 del codice di procedura penale. Il fulcro della doglianza riguardava la presunta irregolarità della notifica del provvedimento di aggravamento della misura, sostenendo inoltre l’infondatezza della richiesta di remissione in termini.
La Questione della Notifica e il Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della difesa era la presunta nullità della notifica del provvedimento. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza aveva già chiarito un aspetto decisivo: la notifica era stata regolarmente effettuata al difensore d’ufficio. Questo perché il ricorrente era stato precedentemente dichiarato irreperibile.
La Corte di Cassazione, nel valutare il caso, ha ritenuto questa argomentazione del tutto corretta e ha qualificato la doglianza come manifestamente infondata. La procedura seguita per le notifiche a soggetti irreperibili, che prevede la comunicazione degli atti al difensore (d’ufficio o di fiducia), garantisce la piena legalità del procedimento e la conoscenza legale dell’atto da parte dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una serie di argomentazioni chiare e consolidate. In primo luogo, ha confermato la correttezza della procedura di notifica al difensore d’ufficio a seguito della dichiarata irreperibilità del ricorrente, smontando così il principale motivo di ricorso.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che le ulteriori censure mosse dalla difesa erano del tutto generiche. Non entravano nel dettaglio del provvedimento impugnato, limitandosi a critiche vaghe che non permettevano un reale confronto giuridico. Questo vizio, noto come aspecificità dei motivi, è una causa tipica di inammissibilità.
Infine, la Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di fornire una “diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti”, compito che spetta ai giudici di merito. Il giudizio di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione della legge. Poiché le censure miravano a una rivalutazione dei fatti, esse esulavano dalle competenze della Cassazione, rendendo il ricorso ulteriormente inammissibile.
Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una statuizione inevitabile: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile, perché basato su motivi infondati o generici, non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La sentenza riafferma la validità delle notifiche all’imputato irreperibile tramite il suo difensore e la necessità di formulare impugnazioni specifiche e pertinenti, pena l’immediata chiusura del processo.
È valida la notifica di un provvedimento a un difensore d’ufficio se l’interessato è irreperibile?
Sì, secondo l’ordinanza, la notifica effettuata al difensore d’ufficio è pienamente regolare e valida quando il destinatario dell’atto è stato precedentemente dichiarato irreperibile.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono considerati generici?
Se i motivi sono generici, cioè non si confrontano in modo specifico e dettagliato con le argomentazioni del provvedimento impugnato, il ricorso viene dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45433 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45433 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria il 15/11/2011 ha aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due disposta con ordinanza del 14/12/1994 nei confronti di COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 178 cod. proc. pen. quanto alla notifica del provvedimento con il quale è stata aggravata la misura e in ordine alla ritenuta infondatezza della richiesta di remissione in termini, non proposta;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, con il riferimento alla notifica effettuata al difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, a seguito della dichiarata irreperibilità del ricorrente, ha correttamente dato conto della regolarità delle notifiche, ciò anche tendo in conto l’argomento afferente alla richiesta di restituzione in termini;
Rilevato che le ulteriori censure sono generiche e non si confrontano con il provvedimento impugnato;;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell i 3 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023