Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41895 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il gennaio 2024, il Tribunale di Asti, in sede di riesame, ha confermato il decreto emesso in data 27 novembre 2023, con il quale il Gip del Tribunale di Asti aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 167.380,33, in quanto profitto di plurime violazioni dell’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l’inosservanza dell’art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la nullità della notificazione del decreto di sequestro, effettuata all’indagato in data 11 dicembre 2023, in quanto incompleta, per la mancanza delle pagine da 3 a 6, da cui sarebbe derivata l’impossibilità parziale di conoscere i motivi a fondamento del sequestro. La violazione costituisce, secondo il difensore, una causa di nullità di ordine AVV_NOTAIO in base all’art. 178 cod. proc. pen., configurandosi una ipotesi di vera e propria inesistenza. Vi sarebbe anche una nullità ex art. 171, comma 1, cod. proc. pen., per violazione dei principi di cui all’art. 168, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui valgono le attestazioni contenute nell’atto notificato, in caso di contraddizione tra relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale.
2.2. Con un secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sotto i profili della mancanza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il difensore contesta la sussistenza del pericolo che la disponibilità della cosa “presumibilmente pertinente al reato”, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Si rileva sul punto, che COGNOME è stato iscritto nel registro degli indag solo nell’agosto 2023, mentre, sino ad allora, era persona estranea al reato.
2.3. Con un terzo motivo, il difensore lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei coimputati.. Vi sarebbe un’errata valutazione dell’attendibilità dei propalanti NOME e NOME, che non terrebbe conto del fatto che il ricorrente era inizialmente estraneo al reato oggetto di contestazione, sia in proprio, che in veste di amministratore pro-tempore. Al riguardo, si asserisce che gli imputati dichiaranti hanno tessuto trame calunniose nei confronti del ricorrente per ottenere vantaggi processuali e in punto di trattamento sanzionatorio.
2.4. Con ulteriori tre motivi di doglianza, congiuntamente formulati, si lamenta la violazione di legge, in relazione: 1) all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per l’eccessività del vincolo cautelare apposto a fronte delle misure cautelari già emesse in precedenza ed eseguite nei confronti sia della “RAGIONE_SOCIALE“, sia degli altri soggetti indagati e coinvolti nel medesimo procedimento, in mancanza di concreti elementi di allarme; 2) all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi comportamenti illeciti tali da giustificare la misura reale in oggetto per l’assoluta carenza della “concreta finalità probatoria ivi perseguita”; 3) alla carenza di correlazione tra i ben
sottoposti a sequestro (conti correnti della “RAGIONE_SOCIALE“, nonché altre somme di denaro e strumenti finanziari riconducibili al COGNOME) e la fattispecie in contestazione, con riferimento sia alla data della consumazione della condotta criminosa, sia all’iscrizione dell’ing. COGNOME nel registro degli indagati, a seguit degli sviluppi investigativi, con illegittima estensione della misura cautelare reale su beni non pertinenti ai fatti di cui all’incolpazione. Lamenta la difesa che il Tribunale non ha rilevato che il Gip si è limitato a motivare in ordine al fumus commissi delicti posto a fondamento del sequestro, richiamando, per relationem, i propri precedenti provvedimenti, dai quali però si evince che essi non si riferiscono all’indagato: si tratterebbe, infatti, di atti diretti a disporre mis cautelari personali e reali nei confronti degli altri indagati, ma non del ricorrente, iscritto nel registro degli indagati soltanto da fine agosto 2023. Si avrebbe, perciò, una carenza di motivazione che ha impedito all’indagato di conoscere gli elementi di novità che hanno comportato il suo coinvolgimento nelle indagini. Si denuncia, inoltre, l’abnormità del provvedimento, in quanto avente ad oggetto beni non correlati con l’incolpazione.
La difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto, specificando che, in data 11 gennaio 2024, il pubblico ministero aveva emesso provvedimento di dissequestro, con contestuale restituzione all’avente diritto, per euro 151.887,70; dissequestro che confermerebbe la scorrettezza dei richiami operati dal Gip nel provvedimento cautelare rispetto a precedenti atti che riguardavano soggetti diversi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di doglianza – riferito all’incompletezza della copia del decreto di sequestro notificata all’interessato – è manifestamente infondato.
Valgono sul punto le considerazioni già svolte nel provvedimento impugnato, il quale correttamente richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’unica conseguenza di un’incompleta notifica dell’atto può essere lo spostamento in avanti del termine perentorio per la proposizione di riesame. Si è infatti affermato che la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell’ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest’ultima, il cui originale è posto a disposizione dell’interessato con il deposito in cancelleria (ex plurimis, Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018, dep. 2019, Rv. 276538; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv. 246190).
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Del resto, la notifica di un atto mancante di una pagina non integra la nullità prevista dall’art. 171, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. qualora il contenuto dell’atto notificato presenti gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 9375 del 03/02/2021, Rv. 280715); con la conseguenza che è onere della parte prospettare la concreta lesione del diritto di difesa derivante dall’incomprensibilità delle ragioni giustificative del provvedimento.
Va rilevato, in ogni caso, che la richiesta di riesame è stata proposta, nel caso di specie, con piena cognizione del provvedimento impugnato, il quale per intero – e, dunque, anche nella parte asseritamente sconosciuta all’indagato – è stato esaminato e sottoposto a critica dal ricorrente.
Quanto alle altre censure, va premesso che, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre i rilievi che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti, al fine di consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112).
3.1. Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborar l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i v della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518). Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a foridamènto dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità
della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011).
3.2. Va altresì premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in ” iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante – che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen. – e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte, deve rilevarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente violazioni di legge, non lamenta, nell’articolazione dei motivi di doglianza, una scorretta interpretazione di norme; piuttosto si duole di una scorretta valutazione dei presupposti di fatto per l’applicazione del sequestro, limitandosi a generiche affermazioni relative: al fatto che il ricorrente è stato iscritto nel registro degli indagati solo in un secondo momento; alla circostanza che la sua chiamata in correità sarebbe frutto di una macchinazione; alla non pertinenzialità di quanto in sequestro rispetto al reato; all’idoneità della motivazione, perché riferita a posizioni di altri soggetti.
Anche prescindendo da ciò, deve comunque rilevarsi che il provvedimento del Tribunale si basa sulla valutazione, insindacabile in questa sede, di elementi oggettivi.
4.1. In particolare, quanto alla asserita estraneità del ricorrente rispetto ai fatti prima della sua iscrizione nel registro degli indagati, il Tribunal correttamente evidenzia che non è configurabile alcuna presunzione di intangibilità del comportamento tenuto prima dell’iscrizione (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), e che il ricorrente, come risulta dalle indagini compendiate nell’annotazione di polizia giudiziaria dell’agosto 2023, era almeno su base indiziaria – il vero gestore dell’impresa a cui si ascrivono le frodi.
4.2. Del tutto generiche risultano poi le considerazioni difensive – svolte nella seconda e terza censura – sia circa la pretesa insussistenza del pericolo sia in relazione alla valutazione delle testimonianze dei coimputati, le quali non vengono richiamate criticamente nelle loro parti essenziali; con la conseguenza che la difesa non indica compiutamente in cosa consisterebbe il difetto di attendibilità, né a quale effettivo vantaggio sarebbe preordinata una menzognera versione dei fatti dei coimputati.
4.3. Analoghi rilievi valgono quanto alle restanti doglianze, essenzialmente costruite come riferite a mancanza di motivazione, pur in presenza di un provvedimento che copre, attraverso le sue argomentazioni, tutti i profili rilevanti. Esso evidenzia – lo si ribadisce – sulla base delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei coindagati – che vi era un pericolo di occultamento del denaro dovuto alla natura fraudolenta delle attività svolte; mentre la pertinenza di quanto sequestrato rispetto ai fatti è irrilevante, trattandosi di misura cautelare finalizzata alla confisca per equivalente.
4.4. Quanto, poi, ai richiami per relationem effettuati dal provvedimento genetico, questi sono ritenuti sufficienti e ulteriormente argomentati nel provvedimento impugnato (pagg. 4-5). Con riferimento, infine, alla pretesa eccessività della misura rispetto alle esigenze cautelari – anche prescindendo dalla considerazione che si tratta, ancora una volta di una doglianza marcatamente fattuale – il provvedimento evidenzia (pagg. 5-7) come l’immediata aggressione del patrimonio personale degli indagati sia giustificata per la natura fraudolenta dell’attività, oltre a specificare la sostanziale mancanza di ‘interesse del ricorrente rispetto al vizio lamentato. In particolare, si sottolinea che egli non è il soggetto a cui il bene è stato sequestrato e, dunque, tali doglianze potranno al più essere fatte valere tramite richiesta di revoca rivolta al pubblico ministero.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2024