Ricorso inammissibile: la Cassazione su notifica e confisca tributaria
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del processo penale: i termini per eccepire la nullità della notifica e l’applicazione della confisca per reati tributari. La Corte di Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha ribadito principi consolidati, sottolineando l’importanza del rispetto delle tempistiche processuali e il principio di continuità normativa in materia di sanzioni patrimoniali.
I fatti di causa
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Perugia presentava ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava un vizio procedurale relativo alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello. Sosteneva che, a seguito della sua accertata irreperibilità presso il domicilio dichiarato, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il difensore, come previsto dal codice di procedura penale, e non tramite deposito presso la casa comunale.
In secondo luogo, contestava la legittimità della confisca disposta ai suoi danni ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000, argomentando che tale norma non potesse essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
La decisione sul ricorso inammissibile della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Gli Ermellini hanno fornito una chiara analisi sia sulla questione procedurale che su quella sostanziale.
L’analisi sulla notifica all’imputato
Sul primo punto, la Corte ha evidenziato una duplice lacuna nell’argomentazione difensiva. Anzitutto, ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la notifica del decreto di citazione era stata regolarmente effettuata al difensore d’ufficio nominato all’epoca, in piena conformità con l’art. 161, comma 4, c.p.p.
Inoltre, e in modo dirimente, la Corte ha sottolineato che l’eventuale nullità della notifica non era stata eccepita tempestivamente. Il nuovo difensore di fiducia dell’imputato, infatti, non aveva sollevato la questione né in vista della prima udienza, né successivamente, lasciando così che l’eventuale vizio si sanasse. Questo passaggio evidenzia un principio fondamentale: le nullità processuali devono essere fatte valere nei termini previsti, altrimenti perdono di rilevanza.
L’analisi sulla confisca per reati tributari
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento consolidato in materia di confisca per reati tributari. Ha spiegato che tra la norma introdotta nel 2015 (l’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000) e la fattispecie previgente (l’art. 322 ter c.p., richiamato da normative precedenti) sussiste un rapporto di continuità normativa.
Ciò significa che la condotta illecita era già sanzionata con la confisca anche prima dell’introduzione della norma specifica per i reati tributari. Di conseguenza, non si pone alcuna questione di applicazione retroattiva di una legge sfavorevole, poiché la sanzione patrimoniale era già prevista dall’ordinamento. La confisca disposta era, quindi, pienamente legittima.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri: il rigore procedurale e la coerenza dell’ordinamento giuridico. Per quanto riguarda la notifica, la decisione riafferma che la negligenza della difesa nel sollevare tempestivamente un’eccezione di nullità preclude la possibilità di farla valere in un secondo momento. Questo principio garantisce la stabilità e la certezza del processo. Sul fronte della confisca, la motivazione si basa sul principio di continuità normativa, che assicura che le modifiche legislative non creino vuoti di tutela o ingiustificate impunità. La Corte ha chiarito che l’introduzione dell’art. 12-bis non ha creato una nuova sanzione, ma ha solo specificato e sistematizzato una misura già esistente per illeciti di analoga natura, garantendo così una repressione costante dei profitti derivanti da reati tributari.
Conclusioni
L’ordinanza consolida l’orientamento della giurisprudenza su temi di grande rilevanza pratica. In primo luogo, serve da monito per i difensori sull’importanza di agire con la massima diligenza e tempestività nel rilevare vizi procedurali. In secondo luogo, conferma la piena applicabilità della confisca per equivalente ai reati tributari, anche se commessi prima del 2015, dissipando ogni dubbio sulla sua legittimità. La decisione si traduce, per il ricorrente, non solo nella conferma della condanna, ma anche nel pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza del suo ricorso inammissibile.
Quando deve essere eccepita la nullità di una notifica nel processo penale?
La nullità di una notifica deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima occasione utile successiva alla sua conoscenza. Come specificato dalla Corte, se il nuovo difensore non solleva l’eccezione prima o durante la prima udienza utile, il vizio si considera sanato e non può più essere fatto valere.
La confisca per reati tributari prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 si applica anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore nel 2015?
Sì, la confisca si applica anche a fatti antecedenti. La Corte di Cassazione ha stabilito che esiste ‘continuità normativa’ tra questa disposizione e la legislazione precedente (in particolare l’art. 322 ter c.p.), la quale già prevedeva la confisca per reati di natura simile. Pertanto, non si tratta di un’applicazione retroattiva di una norma sfavorevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44750 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso p cassazione deducendo violazione di legge con riferimento, in primo luogo, al omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello, in quanto all’acc irreperibilità del COGNOME al domicilio dichiarato ha fatto seguito “l’avve deposito” presso la casa comunale, anziché la notifica presso il difensore ex 161, comma 4, cod. proc. pen.; in secondo luogo, alla confisca illegittimamen disposta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a fatti all’entrata in vigore del predetto articolo;
rilevato, quanto al primo motivo, che il difensore omette di confrontarsi co fatto che il decreto di citazione in appello era stato notificato, ai sensi del i comma 4, cod. proc. pen., al difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, e che in caso la nullità della notifica non è stata tempestivamente dedotta in vista prima udienza con il nuovo difensore di fiducia del COGNOME (ud. 09/05/2022), quale non risulta peraltro aver proposto l’eccezione neppure in vista dell’udi che ha definito il giudizio (cfr. il riepilogo delle doglianze formulate in appello, il cui contenuto non è stato contestato dalla difesa);
ritenuto altresì che il secondo motivo sia manifestamente infondato, alla l del pacifico orientamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia di rea tributari, sussiste continuità normativa – e non si pone pertanto alcuna ques di diritto intertemporale – tra il reato di cui all’art. 12-bis, comma secondo, 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), ch prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il del reato e la fattispecie prevista dall’art. 322 ter cod. pen., richiamato da comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1 del 2015» (Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, COGNOME, Rv. 267764 – 01);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, ge il COGNOME debba essere conseguentemente condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del Ammende.
Così deciso in a, A.22 settembre 2023