Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43403 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 08/04/2024, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 26/11/2019, riducendo la pena inflitta a NOME per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME che ha dedotto motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali e violazione di legge, con conseguente nullità del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 161 e 179, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attesa la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al ricorrente nei termini di legge, poichØ il COGNOME, al momento della notifica, risultava detenuto per altra causa e la circostanza era emersa senza alcun dubbio all’atto del primo tentativo di notifica presso il domicilio eletto e, ciò nonostante, la notifica era stata effettuata presso il difensore di fiducia e veniva ritenuta regolare, nonostante la specifica eccezione sollevata alla prima udienza dibattimentale. Nell’ambito dello stesso motivo Ł
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
stato inoltre dedotto vizio della motivazione per contraddittorietà, essendosi dapprima affermato che la notifica era nulla ed essendosi successivamente esclusa la predetta nullità, per ritenuta insussistenza. Il tema della omessa notifica era stato tempestivamente eccepito in giudizio, con conseguente violazione del disposto dell’art. 156 cod. proc. pen., come riscontrabile dal verbale di udienza del 05/03/2019.
2.2. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione dell’art. 25 Cost. nonchØ degli artt. 9, 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in considerazione della eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, attesa la soluzione prescelta che esplicitamente richiamava come criterio di risoluzione le prove che sarebbero state assunte nel procedimento, nonostante la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la competenza per territorio non può essere stabilita sulla base delle prove assunte in dibattimento. La difesa ha richiamato dati ed elementi sulla base dei quali la competenza avrebbe dovuto essere individuata nel Tribunale di Roma.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ omessa in ordine alla qualificazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. tenuto conto della contestazione e del compendio ricettato (un modulo di assegno in bianco).
La Procura generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł generico e non consentito, attesa la sua natura del tutto reiterativa in mancanza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, sul punto del tutto immune da illogicità, in assenza di qualsiasi violazione di legge o di norme processuali. Deve essere conseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione, che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, scivolando così nello scrutinio di inammissibilità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
La Corte di appello difatti nell’affrontare il tema devoluto, sulla base degli atti, ed in particolare con il richiamo al verbale di udienza del 05/03/2019, ha specificamente considerato le doglianze difensive, e segnatamente le caratteristiche della notifica effettuata e, preso atto dello stato di detenzione del ricorrente all’epoca della notifica, richiamando il portato della sentenza delle Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, ha ritenuto che, alla luce delle coordinate ermeneutiche esplicitate non solo dalla decisione del supremo consesso testŁ citato ma anche dalla pronuncia, anch’essa delle Sezioni Unite, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539-01, e della dichiarazione resa in udienza dal difensore del COGNOME, secondo il quale il proprio assistito di fiducia aveva rinunciato a comparire in giudizio, si dovesse in ogni caso ritenere raggiunta la piena prova della conoscenza e della pendenza del giudizio da parte dell’imputato appellante.
In tal senso, sono stati correttamente applicati i principi affermati dalle Sezioni Unite, che
hanno evidenziato come si possa effettivamente ritenere ricorrente la nullità evocata solo quando la notifica ‘essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione (Sez. U, n. 119/2004, cit.). In tal senso Ł anche Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01, che, pur emessa in riferimento ad altra fattispecie, ha tuttavia chiarito come sia possibile per il giudice impiegare il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di saNOMEria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo’ (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01).
Con tale motivazione il ricorrente omette di confrontarsi; d’altro canto, le circostanze poste a fondamento della decisione risultano riscontrate non solo dal verbale di udienza, ma anche dall’atto di rinuncia a comparire, agli atti del presente procedimento (consultabile in relazione alla tipologia del vizio dedotto) datato 01/03/2019 (estratto dal registro MOD.IP 1 n. prot. 11130 delle ore 14.40), dal quale si evince che il ricorrente dichiarò di rinunciare a presenziare, aggiungendo che sarebbe stato rappresentato in udienza dall’AVV_NOTAIO.
Il motivo si caratterizza, inoltre, per evidente genericità anche perchØ non Ł stato in alcun modo allegata ed argomentata la lesione dei diritti di difesa, che, al contrario, risultano pienamente esperiti in considerazione del mandato difensivo di fiducia e delle attività svolte dal difensore nel corso del procedimento.
Le argomentazioni che precedono rendono evidente anche la genericità della seconda argomentazione proposta nell’ambito del primo motivo, in assenza di qualsiasi contraddittorietà della motivazione, che ha invece dato atto della effettiva irregolarità delle modalità di notifica, chiarendo, tuttavia, come da una serie di circostanze si potesse desumere la piena conoscenza della pendenza del procedimento e il pieno esercizio dei diritti di difesa da parte del ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto del tutto reiterativo, oltre che manifestamente infondato.
La Corte di appello ha superato la decisione del giudice di primo grado, con argomenti specifici ed ulteriori, con i quali il ricorrente non si confronta (pag. 6 e segg. della motivazione dove Ł stato ampiamente ricostruito lo stato anagrafico del ricorrente con le conseguenti valutazioni in diritto), limitandosi a richiamare la decisione del giudice di primo grado e a reiterare gli argomenti disattesi. I giudici di appello, con motivazione del tutto immune da illogicità, hanno correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo cui, nella determinazione ed individuazione del giudice naturale precostituito per legge, occorre rifarsi a criteri di effettività, così da assicurare in modo rigoroso e non opinabile il rispetto di tale principio (Sez. 2, n. 47850 del 23/11/2012, Cirielli, Rv. 253898-01).
La Corte di appello ha specificamente ricostruito gli elementi a disposizione in ordine alla asserita ricorrenza della residenza in Roma del ricorrente ed ha motivatamente ritenuto non sufficienti e specifici tali elementi, mancando una prova effettiva in ordine al luogo di residenza del COGNOME al momento della commissione del fatto. ¨ stata conseguentemente condivisa la conclusione in diritto del giudice di primo grado in ordine al radicamento della competenza per territorio per il presente procedimento in correlazione con la data di commissione del delitto ascritto: conclusione che appare del tutto immune da illogicità oltre che in assenza di qualsiasi violazione di legge o di norme processuali.
Il terzo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto meramente reiterativo, in assenza di
confronto con la logica argomentazione della Corte di appello, che ha correttamente applicato, anche specificamente richiamandoli, i principi enunciati da questa Corte in modo costante in ordine al possibile riconoscimento della attenuante invocata in tema di ricettazione. In tal senso, occorre ribadire che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, enunciato da questa Corte nella sua piø autorevole composizione (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01) ed unanimemente seguìto, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr., Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275950-01), valorizzando, al riguardo, il disagio derivante dalla negoziazione dell’assegno (Sez. 5, n. 45148 del 27/09/2019, COGNOME, non massimata; v. altresì, Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 264115-01, secondo cui non Ł configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poichØ il valore da considerare per la valutazione del danno non Ł quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condanNOME al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME