Ricorso Inammissibile: quando la notifica al vecchio difensore è valida?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in tema di procedura penale, dichiarando un ricorso inammissibile e facendo luce su due aspetti cruciali: la validità della notifica al difensore sostituito e i limiti dei motivi di ricorso in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle formalità processuali e della specificità dei motivi di impugnazione, pena la reiezione del ricorso e conseguenze economiche per il ricorrente.
I fatti del caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali. Il primo motivo era di natura procedurale: l’imputato lamentava la mancata notifica del decreto di citazione in appello al suo nuovo difensore di fiducia. Gli altri due motivi, invece, riguardavano il merito della questione, contestando la decisione dei giudici di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello su questo punto era carente o errata.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto infondate le censure procedurali e meramente ripetitive quelle di merito, confermando di fatto la correttezza dell’operato della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un’analisi puntuale dei motivi di ricorso, che vengono smontati uno per uno con argomentazioni giuridiche precise.
Validità della Notifica e Tempistica della Nomina Difensiva
Il fulcro della reiezione del primo motivo risiede in un’attenta analisi cronologica. La Corte ha accertato che la nomina del nuovo difensore era avvenuta in una data successiva a quella in cui era stata regolarmente effettuata la notifica del decreto di citazione al precedente legale. Poiché al momento della notifica il difensore precedente era ancora pienamente in carica, la procedura è stata considerata rituale e corretta. Questo principio evidenzia che gli atti processuali sono validi se compiuti nel rispetto delle regole vigenti in quel preciso momento, e un cambio di difesa successivo non può inficiarne retroattivamente la validità.
La Ripetitività dei Motivi di Merito come Causa di un ricorso inammissibile
Per quanto riguarda i motivi relativi all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione li ha liquidati come “meramente riproduttivi”. In altre parole, la difesa non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni e censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente per negare la particolare tenuità del fatto. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto; esso serve a controllare la corretta applicazione della legge, non a rivalutare elementi già adeguatamente ponderati nelle sedi precedenti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce che la tempistica nella nomina dei difensori è cruciale per la validità delle notifiche. In secondo luogo, conferma un principio consolidato: il ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche contro la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata, e non può limitarsi a riproporre doglianze già respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per l’imputato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È valida la notifica dell’atto di citazione in appello al difensore precedente se ne viene nominato uno nuovo?
Sì, secondo la Corte la notifica è pienamente valida se la nomina del nuovo difensore è stata effettuata in una data successiva a quella in cui la notifica è stata regolarmente eseguita presso il legale precedentemente incaricato.
Perché un ricorso basato su motivi già discussi in appello viene dichiarato inammissibile?
Perché il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Se i motivi sono una mera riproduzione di censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice precedente, senza individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata, il ricorso è considerato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 18/06/1985
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato perchè la nomina nuovo difensore, al quale non sarebbe stato notificato il decreto di citazione in appello, è effettuata in data successiva alla rituale notifica operata al pregresso difensore mentre gl due, diretti a contestare la corretta applicazione o comunque la tenuta della motivazione spe nel negare la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cp, sono meramente riprodutti profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argom giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coeren riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.