Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37566 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 22 ottobre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori
Letta la memoria presentata dai difensori dell’imputato.
Rilevato che i tre i motivi di ricorso – che lamentano rispettivamente: 1) violazione legge quanto al giudizio di penale responsabilità; 2) vizio di motivazione in relazion travisamento delle prove orali e documentali acquisite; 3) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioni ai punti precedenti tutti manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusio contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risulta processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazion sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mig capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 54 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, in particolare, che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale operata d Corte territoriale è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici Corte di merito ha, infatti, valorizzato in maniera chiara ed univoca l’attendibilit dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute credibili e veritiere, trovando esse riscontro nella loro intrinseca linearità, quanto nelle dichiarazioni rese dall’amministratore di condom escusso quale teste, nonché nella documentazione prodotta, comprensiva delle trascrizioni dei files acquisiti e nelle stesse dichiarazioni dell’imputato e del figlio di quest’ultimo, che h definitiva ammesso dei comportamenti illeciti, sia pure indicandoli come una reazione a comportamento opprimente della persona offesa (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Neppure può ritenersi condivisibile l’assunto difensivo secondo cui la sentenza impugnata sarebbe minata dalla circostanza che la persona offesa nutrisse acredine nei confront
dell’odierno ricorrente, trattandosi di prospettazione smentita dal complessivo compendi probatorio, come adeguatamente argomentato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La stessa Corte ha altresì congruamente motivato in ordine alla configurabilità de delitto di atti persecutori, evidenziando come le condotte poste in essere dall’imputato integ pienamente gli estremi della fattispecie incriminatrice, enucleando l’evento del reato mutamento delle abitudini di vita (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), che il ricorrente, a nella memoria depositata, cerca di ridimensionare scontrandosi, però, con una ricostruzione sufficientemente precisa della Corte territoriale e, soprattutto, con l’individuazione di modi dei normali comportamenti della vittima che non sono descritte come transitorie ed occasionali come pretenderebbe il ricorrente, e che integrano, invece, una «costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane», come preteso dalla giurisprudenza di questa Corte Sez. 5, n. 1541 del 17/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280491 – 01).
Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all’evidenza, in m doglianze di fatto, volte a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istrutt attività che esula dai poteri del giudice di legittimità – e in doglianze meramente reitera quelle formulate nell’atto di appello e adeguatamente affrontate dalla Corte di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
Considerato che all’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difens quest’ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a conclusioni argomentate. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, a laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri inter natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 22 ottobre 2025
DEPOSITATA