Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Ripetere i Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, indicando che l’impugnazione non può neanche essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto in via preliminare, ribadendo un principio fondamentale: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto pluriaggravato emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali. Con il primo, contestava l’erronea applicazione della legge riguardo alla recidiva, ritenuta eccessivamente punitiva. Con il secondo, lamentava un vizio di motivazione nella determinazione della pena, considerata sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel dettaglio delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una ragione prettamente procedurale: i motivi di ricorso erano una mera riproduzione delle censure già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’appellante non avesse mosso una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si fosse limitato a reiterare le proprie tesi difensive.
L’analisi sulla Recidiva
Per quanto riguarda la contestazione sulla recidiva, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta. I giudici di merito avevano giustificato l’applicazione dell’aggravante considerando il rapporto di causa-effetto della condotta criminosa, l’elevato numero di condanne precedenti per reati contro il patrimonio e la caratterizzazione violenta di alcuni di essi. Di fronte a tale argomentazione, il ricorrente non ha saputo opporre una critica pertinente, limitandosi a riproporre la sua tesi.
La Valutazione della Pena
Analogamente, anche il secondo motivo sulla determinazione della pena è stato giudicato inammissibile. La Corte territoriale aveva affermato che l’episodio contestato era indicatore di una “mai sopita pericolosità sociale” manifestata attraverso la “reiterazione di condotte predatorie”. Anche in questo caso, la motivazione è stata ritenuta corretta e non illogica, e la critica del ricorrente è apparsa come una semplice ripetizione di argomenti già disattesi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso è ammissibile solo se individua vizi specifici (violazioni di legge o difetti manifesti di logica) nella decisione impugnata, argomentando in modo puntuale perché quella motivazione sia errata. Riproporre semplicemente le stesse lamentele, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione non siano una sterile ripetizione delle difese svolte in appello. È necessario, invece, sviluppare una critica mirata e specifica contro la struttura argomentativa della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti. In assenza di questo sforzo critico, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere discussa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza avanzare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla recidiva?
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione perché la sentenza d’appello aveva motivato in modo logico e giuridicamente esente da vizi, basandosi sul rapporto di causa-effetto della condotta, sul numero elevato di condanne precedenti per reati contro il patrimonio e sull’uso della violenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base al provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 995 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GENOVA il 06/08/1988
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 6 marzo 2017 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole dell’erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione con riferimento alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che la recidiva è stata correttamente ritenuta avuto riguardo al rapporto di causa ed effetto della condotta nel determinare il comportamento criminoso, considerato anche l’elevato numero di condanne per reati contro il patrimonio, caratterizzati anche dall’uso della violenza;
che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché anch’esso è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, oltre ad essere inerente al trattamento punitivo, benché questo sia sorretto da corretta e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale ha affermato che l’episodio in contestazione appare indicatore di una mai sopita pericolosità sociale che si manifesta nella reiterazione di condotte predatorie;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.