Ricorso Inammissibile: Quando la Nomina del Nuovo Difensore non Salva l’Appello
La presentazione di un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata in cui le regole procedurali assumono un’importanza cruciale. Un errore formale o una motivazione debole possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la porta a un riesame della causa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre spunti preziosi su due aspetti fondamentali: la tempistica nella nomina del difensore e la natura dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati erano principalmente due. Il primo, di natura prettamente procedurale, riguardava la presunta mancata notifica del decreto di citazione in appello al suo nuovo difensore. Il secondo e il terzo motivo, invece, entravano nel merito della questione, contestando la decisione dei giudici di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
L’imputato sosteneva che la nomina del nuovo legale, avvenuta prima dell’udienza d’appello, avrebbe dovuto comportare la notifica degli atti a quest’ultimo, invalidando così il procedimento. Inoltre, insisteva nel ritenere che la sua condotta rientrasse pienamente nei canoni della particolare tenuità, meritando l’assoluzione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno analizzato punto per punto i motivi presentati, rilevandone la manifesta infondatezza e la natura meramente ripetitiva.
La decisione si è basata su due pilastri fondamentali: da un lato, la correttezza della procedura di notifica seguita dalla Corte d’Appello; dall’altro, l’impossibilità di riproporre in sede di legittimità le medesime questioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza addurre nuove e pertinenti argomentazioni giuridiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni della sua pronuncia.
In primo luogo, riguardo alla questione procedurale, i giudici hanno accertato che la nomina del nuovo difensore era avvenuta in una data successiva alla rituale notifica del decreto di citazione effettuata al precedente legale. La legge processuale è chiara: la notifica è valida se, al momento in cui viene eseguita, è indirizzata al difensore regolarmente in carica. Un cambio di patrocinio successivo non può avere effetti retroattivi e invalidare un atto già perfezionatosi correttamente.
In secondo luogo, per quanto concerne i motivi relativi alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., la Corte ha osservato che essi erano una mera riproduzione di doglianze già ampiamente discusse e disattese dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente per negare la particolare tenuità del fatto. Riproporre gli stessi argomenti in Cassazione, senza evidenziare vizi logici o errori di diritto manifesti nella sentenza impugnata, si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chiunque si approcci a un’impugnazione. Primo: la gestione delle nomine e delle notifiche deve essere impeccabile e tempestiva. La nomina di un nuovo difensore deve essere comunicata con la massima celerità per assicurare che le notifiche future siano indirizzate correttamente, ma non può sanare notifiche passate già valide. Secondo: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfitte. È necessario individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione della legge o palesi incongruenze logiche nella motivazione. In assenza di tali elementi, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, è estremamente concreto.
Quando è valida la notifica all’avvocato precedente se ne viene nominato uno nuovo?
La notifica effettuata al difensore precedentemente nominato è considerata pienamente valida se la nomina del nuovo legale avviene in una data successiva a quella in cui la notifica si è già perfezionata.
È possibile basare un ricorso in Cassazione sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti?
No, il ricorso è considerato inammissibile se i motivi sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei gradi di merito, senza che vengano sollevati nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 18/06/1985
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato perché la nomina del nuovo difensore, al quale non sarebbe stato notificato il decreto di citazione in appello, è st effettuata in data successiva alla rituale notifica operata al pregresso difensore mentre gli a due, diretti a contestare la corretta applicazione o comunque la tenuta della motivazione spesa nel negare la causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cp, sono meramente riproduttiv profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomen giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in datafai ver 3.5
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