Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso riguarda il tentativo di un imputato di ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la pronuncia si concentra sui requisiti procedurali che ogni ricorso deve rispettare per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato per due episodi di danneggiamento legati dal vincolo della continuazione, presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il fulcro della sua doglianza era la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non considerare i fatti come sufficientemente lievi da rientrare in tale previsione normativa.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni fondamentali, che costituiscono un monito per chiunque intenda adire il giudice di legittimità.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziandone le presunte criticità. In assenza di questo confronto critico, l’atto manca di quella specificità richiesta dalla legge.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici d’appello avevano fornito una motivazione completa e priva di vizi logici per spiegare perché i due episodi di danneggiamento non potessero essere considerati di particolare tenuità. Erano stati indicati ‘plurimi elementi’ che ostacolavano il riconoscimento della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime questioni senza attaccare il ragionamento specifico del giudice d’appello, si dimostra inadeguato al suo scopo. La Corte ha ribadito che la sentenza di secondo grado aveva congruamente esplicato le ragioni del diniego, rendendo la critica del ricorrente sterile e, di conseguenza, inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa declaratoria.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia una lezione cruciale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’impugnazione tecnicamente rigorosa e mirata. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove e perché la sentenza precedente ha errato nell’applicare la legge o nel motivare la sua scelta. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto della domanda, ma conferma in via definitiva la condanna e comporta ulteriori sanzioni economiche, vanificando l’intero percorso di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché era una semplice riproduzione di motivi già esaminati e respinti nei gradi precedenti, mancando della necessaria specificità e di un confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, è stato ritenuto manifestamente infondato.
La Corte di Cassazione ha valutato se il fatto fosse di particolare tenuità?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Ha stabilito che i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione adeguata e priva di vizi per escludere la particolare tenuità del fatto, e il ricorso non contestava validamente tale motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 895 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 26/09/1983
avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., oltre che non consentito in questa sede, perché riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, e dunque non connotato dalla necessaria specificità e dall’effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste alla base del decisum, è anche manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, i giudici di appello – come emerge dalle pagg. 2 e 3 dell’impugnata sentenza – con una motivazione esente da vizi, hanno congruamente esplicato le ragioni in base alle quali non è possibile ritenere caratterizzati da particolare tenuità i due episodi di danneggiamento (avvinti dal vincolo della continuazione) ascritti all’odierno ricorrente, indicando specificatamente i plurimi elementi che ostano al riconoscimento della relativa causa di non punibilità in favore di quest’ultimo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.