Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 15/07/1963
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 17 novembre 2020 con cui NOME era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’accertamento della sua responsabilità penale; richiesta di declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. “riforma. Cartabia”.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l’imputata in realtà invochi un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza
confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare – constatato come lei fosse la formale intestataria dell’utenza e l’effettiva destinataria della somministrazione di energia elettrica (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata) il pieno riconoscimento della sua responsabilità penale.
2.1. L’inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancata proposizione della querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551-01).
È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
GLYPH