Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza per rivalutare il merito dei fatti. Quando un ricorso inammissibile viene presentato con l’intento di ottenere una nuova ricostruzione delle vicende processuali, la Suprema Corte non può fare altro che respingerlo. Analizziamo insieme un caso pratico che chiarisce i confini del sindacato della Cassazione.
Il Caso in Esame: Appello Contro una Condanna per Estorsione
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di estorsione, previsto dall’articolo 629 del codice penale. La sua difesa si basava essenzialmente su due punti: contestava la valutazione delle prove testimoniali effettuata dai giudici di secondo grado e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel ricostruire i fatti, affermando che la sua condotta fosse giustificata dall’esistenza di un credito che vantava nei confronti della parte offesa. A suo dire, i giudici non avevano correttamente interpretato le testimonianze, giungendo a una conclusione ingiusta.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delimitano chiaramente le competenze del giudice di legittimità.
Il Divieto di Rivalutare le Prove Testimoniali
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché mirava a una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. La Suprema Corte ha chiarito che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) quando la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e priva di vizi giuridici. La valutazione dei contrasti tra testimoni, la scelta tra diverse versioni dei fatti e il giudizio sull’attendibilità dei testi sono compiti esclusivi dei giudici di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
La Conferma sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione valorizzando i “numerosi precedenti penali” dell’imputato, anche per reati contro il patrimonio. Secondo la Cassazione, questa è una motivazione sufficiente e non illogica. Il giudice di merito non è obbligato ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può basare la sua decisione sugli elementi che ritiene più rilevanti e decisivi.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati. Il ruolo della Cassazione non è quello di un “terzo giudice” dei fatti, ma di un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze. Tentare di ottenere in Cassazione un nuovo esame delle prove, proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, si scontra con i limiti strutturali del giudizio di legittimità. Analogamente, la valutazione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile solo in caso di motivazione assente o manifestamente illogica, ipotesi esclusa nel caso concreto.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione) e non sulla speranza di una riconsiderazione dei fatti. La decisione di inammissibilità e la condanna alle spese e alla sanzione rappresentano la conseguenza diretta di un’impugnazione che travalica i confini stabiliti dal legislatore per il giudizio davanti alla Suprema Corte. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di formulare i motivi di ricorso con estremo rigore tecnico, evitando argomentazioni che appartengono esclusivamente al giudizio di merito.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
Può la Corte di Cassazione valutare se un testimone è più credibile di un altro?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta tra versioni contrastanti dei fatti sono compiti esclusivi dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione su questi punti è palesemente illogica o contraddittoria.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, la presenza di numerosi precedenti penali, specialmente per reati della stessa natura, può essere un elemento decisivo e sufficiente per motivare il diniego delle attenuanti generiche, senza che il giudice debba analizzare tutti gli altri elementi a favore o sfavore dell’imputato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33600  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione del compendio probatorio diversi da quelli adottati dai giudici di appello, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, dedicata alla disamina delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, sulla cui base è stata verificata l’insussistenza o, comunque, la mancata dimostrazione della esistenza di un credito azionabile giudizialmente da parte dell’imputato connesso alla condotta posta in essere da quest’ultimo);
dovendosi ribadire il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pg . 2 e 3 della sentenza, ove si valorizza come l’imputato risulti gravato da numerosi precedenti penali, anche per delitti contro il patrimonio) non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.