Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Mal Fatto Blocca la Legge Favorevole
Un ricorso inammissibile in Cassazione può avere conseguenze definitive, precludendo persino l’applicazione di una legge più favorevole sopravvenuta. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame, che ha respinto il ricorso di due imputati condannati per furto aggravato. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: i vizi formali di un’impugnazione creano una barriera insormontabile che impedisce al giudice di valutare qualsiasi altra questione, inclusa la modifica del regime di procedibilità del reato.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello di Perugia, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la loro responsabilità, limitandosi a ridurre l’entità della pena. Contro questa decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando l’inesistenza e l’illogicità della motivazione e, soprattutto, la mancanza della condizione di procedibilità, ovvero la querela della persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un’analisi puramente processuale, senza entrare nel merito delle accuse.
Le Motivazioni: la Preclusione del Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, ha rilevato che i motivi di ricorso erano generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomentazioni precedenti, ma deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. La mancanza di specificità e di argomenti giuridici e fattuali a sostegno delle richieste ha reso l’atto intrinsecamente invalido.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso impedisce di considerare la modifica legislativa introdotta con il D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”), che ha reso il reato di furto aggravato procedibile a querela. La giurisprudenza consolidata, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Salatino del 2018), afferma che la sopravvenienza di una causa di non punibilità o di una condizione di procedibilità più favorevole non può essere rilevata se l’impugnazione è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso forma una preclusione che “cristallizza” la situazione giuridica al momento della sua presentazione, impedendo al giudice di esaminare qualsiasi questione di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un monito importante sulla necessità di redigere gli atti di impugnazione con la massima cura e precisione tecnica. Un errore procedurale, come la presentazione di un ricorso inammissibile, non è un mero formalismo, ma una mancanza che può avere conseguenze sostanziali gravissime. In questo caso, ha impedito agli imputati di beneficiare di una modifica legislativa che avrebbe potuto portare all’estinzione del reato per mancanza di querela. La decisione riafferma che il rispetto delle regole processuali è il presupposto indispensabile per poter far valere le proprie ragioni nel merito, e che la superficialità nella redazione di un ricorso può chiudere definitivamente le porte della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, ed erano privi delle specifiche ragioni di diritto e di fatto richieste dalla legge per sostenere le richieste.
Un ricorso inammissibile permette di beneficiare di una nuova legge più favorevole, come la procedibilità a querela?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso impedisce di esaminare la questione nel merito e, di conseguenza, di applicare la sopravvenuta modifica normativa sulla procedibilità a querela, anche se più favorevole all’imputato.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati in via definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e NOME NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che, i parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena agli stessi inflitta per i reati di furto aggravato rispettivamente ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (Inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione anche con riguardo all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art 129 cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 5 e 6) nonché privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devo sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.)
Considerato che l’inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Pr
Così deciso il 12 giugno 2024